Violenza sessuale tra coniugi

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La violenza verbale, fisica e sessuale che si esercita contro le donne in alcune coppie di sposi contraddice la natura stessa dell’unione coniugale. Penso alla grave mutilazione genitale della donna in alcune culture, ma anche alla disuguaglianza dell’accesso a posti di lavoro dignitosi e ai luoghi in cui si prendono le decisioni. La storia ricalca le orme degli eccessi delle culture patriarcali, dove la donna era considerata di seconda classe, ma ricordiamo anche la pratica dell’utero in affitto o la strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell’attuale cultura mediatica. C’è chi ritiene che molti problemi attuali si sono verificati a partire dall’emancipazione della donna. Ma questo argomento non è valido: è una falsità; non è vero. E’ una forma di maschilismo. L’identica dignità tra l’uomo e la donna ci porta a rallegrarci del fatto che si superino vecchie forme di discriminazione, e che in seno alle famiglie si sviluppi uno stile di reciprocità. Se sorgono forme di femminismo che non possiamo considerare adeguate, ammiriamo ugualmente l’opera dello Spirito nel riconoscimento più chiaro della dignità della donna e dei suoi diritti. (papa Francesco, Amoris lætitia n. 54)

Nel sistema delineato dal legislatore del 1975, con la riforma del diritto di famiglia,[1] il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi si identificano con quelli solidali dei suoi componenti.

La famiglia si configura come luogo di incontro e di vita dei suoi membri tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto, di rispetto e di reciprocità riferibili a ciascuno di essi. Non già luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma sede di autorealizzazione e di crescita, immune da ogni comportamento contrario al principio di eguaglianza tra i coniugi che costituisce mera specificazione del principio generale di eguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione. Principio che comporta il riconoscimento di eguali responsabilità e doveri dei coniugi nello svolgimento dei rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro personalità sia all’interno del nucleo familiare che nella vita di relazione.

subire un rapporto sessuale

Il diritto-dovere ad una sessualità serena e appagante

Nella categoria dei diritti-doveri spettanti ai coniugi in modo paritario rientrano quelli riferiti ai rapporti sessuali. Nella loro proiezione non solo verso la procreazione ma anche verso la reciproca donazione della sessualità intesa alla stregua della condivisione della propria intimità, questo diritto-dovere, in quanto costitutivo ed espressivo di una relazione interpersonale, va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire.

In sede di giurisprudenza civile di legittimità è consolidato l’orientamento secondo il quale la mancanza di un’intesa sessuale serena, rispettosa e appagante, come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima, inficiandone la comunione materiale e spirituale, la domanda di separazione.

Ove debitamente comprovata, la mancanza di intesa sessuale costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l’intollerabilità della convivenza, potendo anche costituire causa di addebito, laddove sussista una “colpa” da parte di uno dei due coniugi che preclude all’altro la possibilità di soddisfare i propri bisogni sessuali, opponendo un ingiustificato e persistente rifiuto ad intrattenere rapporti e violando così uno degli obblighi di assistenza morale previsti dal matrimonio.

Il debito coniugale non giustifica il ricorso alla violenza

Se sottrarsi immotivatamente ai rapporti sessuali può portare all’addebito della separazione, diverso è il discorso laddove gli atti sessuali siano imposti per costrizione o induzione.

Al riguardo, va ricordato che, fino alla seconda metà degli anni 70 del secolo scorso, la dottrina prevalente era concorde nell’escludere che il coniuge potesse commettere il delitto di violenza carnale[2] nei confronti dell’altro coniuge.[3] Di conseguenza, in virtù del vincolo matrimoniale, era possibile costringere una persona a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

A fondamento di tale tesi, la maggior parte degli autori invocava la portata scriminante del “diritto” unilaterale all’unione sessuale o del “debito coniugale”, cioè del dovere che la persona aveva di concedersi, anche controvoglia, al proprio coniuge in virtù dell’unione matrimoniale.

Tale “debito” nell’Europa cristiana medioevale e moderna trovava fondamento anche nell’affermazione di san Paolo, secondo cui «per il pericolo dell’incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie».[4] Pur trattandosi, nel testo scritturistico, di un dovere reciproco e non di una prerogativa maritale, nel contesto della famiglia patriarcale il “debito coniugale” è stato interpretato come pretesa propria del marito, esercitata non di rado facendo senza remore ricorso alla coazione.

L’offesa arrecata al coniuge, per lo più alla moglie, veniva giustificata dal fatto che il rifiuto di concedere il proprio corpo doveva considerarsi un ingiusto venir meno ad un dovere assunto con il matrimonio.

Questo orientamento è stato superato, tanto in dottrina che in giurisprudenza a partire dalla seconda metà degli anni 70. La Corte di Cassazione (Sezione penale), con una storica sentenza del 1976, ha iniziato ad ammettere la punibilità, a titolo di violenza carnale, del coniuge che costringe con violenza o minaccia l’altro coniuge a subire il rapporto sessuale.

La sentenza, che ha determinato una svolta nel nostro ordinamento, ha affermato che «il rapporto di coniugio non degrada la persona di un coniuge ad oggetto di possesso dell’altro». Principio esemplarmente ribadito due anni dopo: «L’esercizio del diritto di congiungersi carnalmente con il proprio coniuge, quale effetto del matrimonio, non comprende il potere di imporre con la violenza (fisica o morale) il congiungimento al coniuge dissenziente, ma, in caso di dissenso ingiustificato, costituente ingiuria reale e violazione degli obblighi di assistenza coniugale verso il coniuge respinto, questi può ricorrere al giudice civile per ottenere sentenza di separazione personale per colpa dell’altro coniuge. Ma non può mai farsi ragione da sé esercitando il preteso diritto a detta prestazione, di natura incoercibile, in forma minacciosa e violenta».

L’aggravante per lo stupro coniugale

In tema di reati contro la libertà sessuale, dunque, risulta oggi essere assolutamente consolidato il principio secondo il quale il concetto di violenza sessuale, nell’oggettività della tutela apprestata dalla legge, ha una sua sostanziale e immodificabile unitarietà che non consente di distinguere tra violenza sessuale consumata tra estranei e violenza sessuale consumata all’interno di un rapporto coniugale o paraconiugale.

L’ordinamento rifiuta l’ipotizzabilità di ogni jus in corpus di ciascun partner conseguibile per imposizione sull’altro per effetto del matrimonio o di una convivenza paraconiugale. Tale concezione rimanda ad una visione del rapporto coniugale non solo anacronistico, ma soprattutto radicalmente inconciliabile con l’impostazione costituzionale che pone i coniugi in un rapporto ispirato ai principi di reciprocità, uguaglianza e simmetria.

Al definitivo superamento di ogni dubbio in ordine alla penale rilevanza dello stupro commesso nell’ambito di una relazione coniugale o paraconiugale è intervenuto il legislatore che, con una norma del 2013,[5] ha introdotto una pena aggravata nei casi in cui la violenza sessuale sia commessa «nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza».

L’aggravante suggella il definitivo tramonto, anche sul piano normativo, dell’antica idea che fra coniugi non vi potesse essere un’autentica violenza sessuale, ma al più la commissione di illeciti meno gravi, in presenza di estorsione del rapporto sessuale mediante costrizione.

Oggi, nell’ambito di un rapporto coniugale o semplicemente di coppia, non soltanto vi può essere a tutti gli effetti una violenza sessuale, ma tale violenza è da considerarsi addirittura aggravata, in ragione della particolare vulnerabilità della vittima in presenza di abusi che si consumano all’ombra della mura domestiche o che vengono perpetrati da persone nei cui confronti la vittima è comunque potenzialmente più esposta, anche solo emotivamente.

…non solo contesti sociali culturalmente arretrati

Sostieni SettimanaNews.itRitenere che la violenza sessuale, anche nella sua forma di stupro coniugale, si perpetri oggi esclusivamente in contesti sociali culturalmente arretrati, fra popolazioni lontane e diverse, in situazioni alle quali guardiamo con ripugnanza e orrore unitamente ad un malcelato senso di superiorità, esprime tutta l’ipocrisia di chi non vuole prendere atto che lo stupro coniugale è un fenomeno non marginale anche nelle nostre società occidentali.

Per rendercene conto basterebbe prendere in esame il numero impressionante di sentenze emesse dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, quella competente in materia di reati sessuali. Il quadro che ne esce è decisamente desolante. Lo stupro coniugale, nonostante la comprensibile ritrosia da parte della donna a denunciarlo, è di fatto un crimine più frequente di quanto si possa immaginare. Soprattutto emerge come crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione della donna, che è destinato a provocarle profonde ferite fisiche e psichiche.

L’elemento decisamente inquietante rinvenibile in questo genere di giurisprudenza è quello riferito alla figura dell’aggressore o stupratore. Questi si è affrancato dallo stereotipo del bruto o del soggetto deviante per ricomprendere per lo più persone che hanno relazioni affettive con la vittima e che vivono situazioni di apparente normalità. Quante volte, nel corso dei procedimenti penali, il reo ammette di non essersi reso conto di aver compiuto un atto sanzionabile penalmente, ovvero di giustificare la condotta violenta con patetiche argomentazioni del tipo «ma lei è mia moglie», «ma lei è la mia donna»!

Il bene giuridico protetto

Il bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento non è solo la libera autodeterminazione dell’individuo nell’ambito della propria intimità sessuale, ma, in senso più ampio, la dignità della persona nella sua dimensione sessuale. In sostanza, ad essere tutelato, è il diritto di ciascuna persona – a prescindere dal genere – a non essere “reificata”, cioè ridotta al rango di un oggetto, o di una res, alla mercè dei desideri o delle voglie sessuali altrui (anche del proprio partner). Tutte le forme di reificazione sessuale della donna hanno un unico comune denominatore: il corpo o le sue parti sono separate dal resto della persona e pertanto sono ridotte alla stregua di oggetto di godimento da parte di un’altra persona.

Come da diritto vivente, gli elementi costitutivi del reato di stupro coniugale debbono considerarsi perfezionati non solo quando il dissenso all’intromissione nella sfera di intimità sessuale è espresso in modo esplicito e determinato, ma anche quando il dissenso è solo da presumersi, laddove non sussistano indici chiari e univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso.


[1] Legge 19 maggio 1975 n. 151.
[2] Reato contemplato dal previgente articolo 519 del codice penale, abrogato con legge 15 febbraio 1996 n. 66 recante “Norme contro la violenza sessuale”.
[3] Va ricordato che negli Stati Uniti d’America lo stupro coniugale è reato in tutti e cinquanta Stati solo dal 1993. Solo nel 1993 le Nazioni Unite hanno indicato lo stupro coniugale come una violazione dei diritti umani. Ancora oggi in Cina e India lo stupro coniugale non è considerato reato.
[4] Dalla prima lettera ai Corinti 7,2-4.
[5] Si tratta dell’art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 che ha stabilito la pena della reclusione da sei a dodici anni a danno di chi commette il reato di stupro coniugale.

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2 Commenti

  1. Lynda Picaud 19 marzo 2021
  2. Fabrizio Mastrofini 24 novembre 2017

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