Così immaturi, matrimonio nullo

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Immaturità affettiva

«in Italia, quasi ovunque il capo di nullità più frequente è l’immaturità»

in Italia, quasi ovunque il capo di nullità più frequente è il “grave difetto di discrezione di giudizio” che si riferisce al can. 1095, n. 2 del Codice di diritto canonico. In termini non tecnici tale capo fa riferimento alla parola generica dell’immaturità

Con l’inaugurazione degli anni giudiziari dei Tribunali ecclesiastici in Italia, quasi ovunque il capo di nullità più frequente è il “grave difetto di discrezione di giudizio” che si riferisce al can. 1095, n. 2 del Codice di diritto canonico. In termini non tecnici tale capo fa riferimento alla parola generica dell’immaturità.

Da cui la domanda lecita: come sia possibile così numerosi casi di persone che si sposano già grandi (oltre i 30 anni è la media), con la possibilità data oggi ai fidanzati di frequentarsi e di conoscersi, per poi (con l’aggravante del trascorrere di anni di matrimonio, magari con figli) chiedere la nullità per mancanza di discrezione di giudizio?

Per conoscere il ragionamento del Codice e quindi dei giudici e delle parti che chiedono la nullità, occorre mettere a fuoco i passaggi che la normativa della Chiesa impone.

Prima osservazione

Le cause di nullità seguono le regole di un processo. Ciò significa che esiste un Tribunale competente al quale una parte si rivolge, con un libello (i motivi per i quali si chiede la nullità), presente un difensore del vincolo (colui che tutela sempre e comunque il matrimonio), un avvocato di parte (eventualmente), un’istruttoria (si ascoltano le parti e i relativi testimoni), i periti (se necessari) e, infine, una sentenza a favore o contro la nullità richiesta.

Seconda osservazione

Il canone 1095 dichiara che sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3) coloro che, per causa di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

All’apparenza queste distinzioni sembrano simili, in realtà sono diverse. Sono state introdotte nel Codice del 1983, perché nel vecchio Codice del 1917 non erano previste.

1° – Amentia (letteralmente “senza mente”)

Entrando nel dettaglio del canone 1095, al n. 1 appartengono le vere e proprie forme di malattia mentale, quali la demenza, la schizofrenia, forme gravi di depressione, alcolismo acuto, tossicodipendenza conclamata… Una di queste condizioni, riscontrata e certificata al momento della celebrazione delle nozze, fa dichiarare nullo il matrimonio perché la parte affetta da una di queste menomazioni non era “capace” di contrarre matrimonio, in quanto incapace di esprimere un adeguato consenso.

2° – Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio

La prima domanda riguarda il significato dell’espressione “grave difetto di discrezione di giudizio”. Il Codice e la giurisprudenza ragionano affermando che, per emettere un consenso valido, occorrono tre condizioni:

  • una sufficiente conoscenza teorica del matrimonio che si va a celebrare;
  • un sufficiente (maturo) giudizio critico (chiamato anche estimativo) di che cosa significa il matrimonio; degli obblighi che comporta e, infine, degli effetti che produce in chi si è sposato;
  • infine, una sufficiente libertà interiore (giudizio elettivo) che permetta di celebrare, senza condizionamenti, il matrimonio.

È stata aggiunta la parola “grave difetto”, perché una perfetta “discrezione di giudizio” è difficile da raggiungere.

Tra le forme che sottostanno a questo capo di nullità si possono citare le psicopatie, le nevrosi, la depressione, il conflitto interno, le emozioni gravi, l’immaturità affettiva, le idee ossessive, l’ansietà, la mancanza di libertà interna.

Molte delle cause introdotte con questo capo di nullità riguardano l’immaturità affettiva e la mancanza di libertà interna.

Per immaturità affettiva la giurisprudenza individua quattro ipotesi: è immaturo

  • colui che non è capace di subordinare le passioni all’intelletto e alla volontà;
  • colui che nella comparte ricerca un padre, una madre, un fratello, una sorella (infantilismo) e non il coniuge;
  • colui che è affetto da egoismo e/o egocentrismo;
  • colui che è affetto da irresponsabilità grave che non permette di essere un buon coniuge e un buon genitore.

Per mancanza di libertà interna si intende:

  • la non sufficiente libertà di scelta per circostanze esterne alla persona (famiglia, legami, condizionamenti, promesse, vergogna…);
  • la non sufficiente libertà di scelta per circostanze interne alla persona (incertezze, dubbi, perplessità, contraddizioni…).

Poiché si tratta di determinare le condizioni “interiori” di ciascun nubendo, per questi capi di nullità è necessaria la perizia (psicologica e/o psichiatrica) che offra ai giudici elementi sufficienti per il giudizio.

La fredda esposizione della dottrina non è lontana dalla realtà. Molte separazioni avvengono per “incompatibilità di carattere”, dice la dottrina civilista. Per la Chiesa, che va a leggere le coscienze, spesso si tratta di una concezione del matrimonio che è centrata sul proprio io, nonostante le dichiarazioni di amore e condivisione degli sposi. Al fondo della non integrazione spesso si annida una “immaturità” o una “non libertà” che non necessariamente rende la persona inadatta al lavoro e all’integrazione sociale. Diventa problema all’interno dell’unione coniugale perché non sufficientemente fondata sulla maturazione delle persone capaci di unione duratura.

Il problema vero – in queste circostanze – è capire se si tratta di un “grave” difetto di discrezione di giudizio. L’interpretazione della gravità è affidata all’esame dei giudici che debbono tener conto dell’aiuto dei periti, considerate le circostanze antecedenti e susseguenti alla storia di quel particolare matrimonio. La parola “grave” è generica, lasciata alla coscienza dei giudici: non è improbabile che, in alcuni casi, una terna di giudici possa dire alla nullità, un’altra terna dire no.

3° – Coloro che, per causa di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

Infine, il canone 1095 prevede al n. 3 le situazioni nelle quali i coniugi o uno dei due non erano in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

La differenza, rispetto ai due precedenti casi consiste nell’esaminare la condizione di chi – per cause di natura psichica – non era in grado, al momento del matrimonio, di assumere e adempiere gli obblighi inerenti il matrimonio. Si tratta semplicemente di una lettura del matrimonio già celebrato. Si risponde alla domanda: se quella persona che era in un determinato stato al momento del matrimonio, poteva essere in grado di esprimere un consenso valido.

L’incapacità – dice la dottrina – deve essere grave, psichica e riguardante gli obblighi essenziali del matrimonio. Tra i casi più frequenti si citano anomalie psico-sociali (masochismo, travestimento, omosessualità, esibizionismo…), anomalie di equilibrio personale (dipendenze di sostanze, alcolismo, gioco, disturbi dell’alimentazione).

Il matrimonio è impegno serio: la libertà concessa alle persone e la concezione “personale” del matrimonio possono portare ad una superficiale facilità di celebrare che la prova dei fatti smentisce per motivi seri.

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