Il delitto di “adescamento di minorenni”, previsto dall’articolo 609 undecies c.p.,[1] noto anche come child grooming o più semplicemente grooming,[2] punisce la condotta, particolarmente insidiosa, di chi pone in essere qualsiasi atto idoneo e diretto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici al fine di commettere nei suoi confronti determinati reati.
Si tratta di un delitto a forte connotazione etica che, secondo una logica essenzialmente preventiva, punisce gli atti preparatori di gravi reati sessuali o di sfruttamento a danno dei minori.
Introdotta dall’articolo 4 della legge 1° ottobre 2012 n. 172, questa norma, che rappresenta un’assoluta novità nel nostro ordinamento, ha dato attuazione alla c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di “protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”, sottoscritta nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010.[3]
Una recente pregevole sentenza della Corte di Cassazione,[4] nel delineare struttura e finalità del reato, ne ha ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi di determinatezza penale, di offensività e della finalità rieducativa della pena. Esso, infatti, sanziona con una pena equa, misurata e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati che si vogliono prevenire, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di tutela, quale è la dignità e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minore nonché la sua autodeterminazione nella sfera sessuale.
Contenuto della norma
La norma stabilisce che chiunque, allo scopo di commettere alcuni reati di natura sessuale o di sfruttamento, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata da un terzo alla metà nell’ipotesi in cui il delitto sia commesso nei confronti di soggetti portatori di minorazione fisica, psichica o sensoriale.[5] È altresì aumentata in misura non eccedente la metà nei casi in cui il fatto sia compiuto con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.[6]
Il delitto può essere commesso da chiunque e non soltanto, quindi, da un adulto.[7]
La forma di tutela è riservata al minore di anni sedici. Il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.[8]
Quando si procede per il delitto di adescamento di minorenni vi è l’obbligo, da parte del Procuratore della Repubblica, di informare il Tribunale per i minorenni.[9]
I reati che si vogliono prevenire
La legge punisce non qualsiasi forma di adescamento anche se realizzato con artifici, lusinghe e minacce, ma soltanto l’adescamento finalizzato – e quindi preparatorio – alla commissione di determinati reati a sfondo sessuale o finalizzati allo sfruttamento del soggetto vulnerabile minorenne, che spaziano dalla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù alla violenza sessuale di gruppo.
Nello specifico, è punita la condotta oggettiva di adescamento che sia strumentale al perseguimento di uno dei seguenti reati tipizzati dal legislatore:
- la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù di una persona, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (articolo 600 c.p.);
- il reclutamento o l’induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione della medesima (articolo 600 bis c.p.);
- l’utilizzo di un minore di anni diciotto per esibizioni pedopornografiche o per la produzione di analogo materiale (articolo 600 ter c.p.);
- l’utilizzo di un minore di anni diciotto per procurarsi o detenere materiale pornografico (articolo 600 quater c.p.) anche virtuale (articolo 600 quater 1 c.p.);
- l’organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile (articolo 600 quinquies c.p.);
- la violenza sessuale (articolo 609 bis c.p.);
- il compimento di atti sessuali con minorenni (articolo 609 quater c.p.);
- la corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies c.p.);
- la violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies c.p.).
Quando si ha “adescamento”
Adescamento è qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe e minacce.
Il concetto di “qualsiasi atto volto a” sembra doversi interpretare nel senso di qualsiasi atto non solo diretto a, ma anche causalmente idoneo a carpire in concreto il consenso del minore.
Il verbo carpire, che deriva dal latino carpere, ha una connotazione negativa e viene impiegato per indicare il fatto di portar via, strappare, ghermire, guadagnare o ottenere con l’astuzia e l’inganno, con l’abilità, con la forza o la violenza.
Secondo la definizione comune, la fiducia sta ad indicare una modalità dell’azione diretta a ottenere l’altrui affidamento, anche con astuzia, in modo da incidere sulla sua sfera interna o psichica.
È artificio la trasfigurazione della realtà esterna, caratterizzata o dalla simulata esistenza di circostanze in realtà inesistenti o dalla dissimulazione della realtà, in modo da creare una falsa apparenza. È artificio, cioè, ogni comportamento posto in essere simulando ciò che non esiste, tale da condizionare la percezione della realtà da parte della vittima.
La lusinga è finalizzata a conquistare la fiducia della vittima attraverso subdole blandizie. Tale nozione rimanda all’idea di un atteggiamento diretto a conquistare la simpatia o l’affetto del minore attraverso parole e atti benevoli o adulatori, come complimenti, profferte di amicizia, regali, continue attenzioni. In ambito giuridico-penale il concetto di lusinga è assimilabile a quello di “raggiri”.
Con il termine minaccia si intende in genere la prospettazione di un male ingiusto. La minaccia – che può essere espressa, implicita o anche tacita – pone la vittima nella condizione di dover decidere se aderire all’imposizione oppure sottostare all’inflizione del male prospettato.
La norma incriminatrice contiene un’importante clausola di riserva: “se il fatto non costituisce più grave reato”. In virtù di detta clausola, il delitto di adescamento di minorenni si applica soltanto se i fatti posti in essere dal soggetto adescante non integrino di per sé gli estremi del tentativo[10] o, a maggior ragione, della commissione dei reati-fine che egli persegue con la realizzazione dell’illecito.[11] In presenza degli estremi del tentativo, infatti, contestare anche l’adescamento significherebbe di fatto punire due volte la stessa condotta, violando il principio contenuto nella clausola di riserva.[12]
Reato di pericolo
La definizione di adescamento offerta dal legislatore italiano rafforza, rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione di Lanzarote, la tutela apprestata ai minori, anticipando la soglia di punibilità ad un momento in cui la persona offesa non ha ancora subìto alcun pregiudizio, ma corre il serio rischio di cadere vittima di un atteggiamento illecito, potendo essere costretta a compiere o a subire atti sessuali o che ne comportino lo sfruttamento.
Con l’introduzione dell’art. 609 undecies c.p., infatti, il legislatore italiano intende reprimere condotte prodromiche non solo al reato consumato, ma anche al reato tentato. La scelta politico-criminale di punire il mero adescamento è giustificata dal fatto che esso non è altro che una condotta che spiana la strada verso la commissione, a danno di minori, di più gravi reati sessuali o ad essi connessi.
Così facendo, il legislatore dimostra di voler rispondere con la massima severità all’attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno dell’adescamento dei minori – specie quello compiuto via Internet – con lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento tardivo.
Questa scelta ha il pregio di reprimere tutte le fasi individuate dalla più recente scienza medico-psichiatrica per descrivere la struttura della manipolazione psicologica posta in essere dall’adescatore per attirare il minorenne e renderlo vittima di abuso o sfruttamento.
Un doppio livello di tutela della sfera sessuale del minore
Con la norma in esame si criminalizzano tutte le condotte attraverso cui l’adescatore, spinto dal movente sessuale, selezione la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti.
La fase finale, invece, con la quale l’adescatore esercita sul minore pressioni finalizzate all’incontro e inizia concretamente ad organizzarlo, resta compresa nell’ambito del tentativo, perché cronologicamente più vicina alla consumazione del reato di volta in volta considerato, più rischiosa per l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato e, dunque, meritevole di essere criminalizzata in ogni sua forma di manifestazione – purché idonea e diretta in modo univoco alla commissione del reato – e di subire una sanzione più severa.
Come mette bene in evidenza la recente sentenza sopra citata della Corte di Cassazione, attualmente il nostro ordinamento penale presenta un doppio livello di tutela di un bene giuridico di rango elevato o primario come l’equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore.
Da un lato sono puniti, a titolo di adescamento di minore ex articolo 609 undecies c.p., gli atti preparatori con cui l’adescatore prende contatti con il minore, ne carpisce la fiducia e lo indirizza verso la tematica sessuale, ponendo in essere condotte vincolate espressamente previste dalla disposizione: si pensi all’adulto che raggiri un adolescente, promettendo ingaggi lavorativi nel mondo dello spettacolo in cambio di prestazioni sessuali.
Dall’altro, sono puniti, a titolo di tentativo, le condotte appena preliminari rispetto al compimento del reato-fine, a partire dall’organizzazione dell’incontro finalizzato alla consumazione dello stesso: si pensi all’adulto che comunichi alla minore raggirata di aver organizzato, prenotando la camera d’albergo, un incontro per scopi sessuali, che però non ha luogo per un contrattempo occorso al predatore e per il successivo ripensamento della vittima.
L’adescatore online
Anticipando le sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea,[13] la legge italiana stabilisce che l’adescamento possa avvenire anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.[14]
Recenti studi hanno messo in rilievo come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione abbiano favorito l’emersione della figura dell’adescatore sessuale online che solo in parte coincide con il predatore offline.
Le innumerevoli possibilità offerte da Internet di occultare la propria identità o di assumerne una fittizia (ad esempio mediante la creazione di falsi profili su social network) e la facilità di selezionare e contattare le potenziali vittime agevola la realizzazione di attività sessuali da parte di soggetti che non avrebbero mai manifestato interesse verso i minori e che, senza l’effetto catalizzatore di Internet, non avrebbero posto in essere comportamenti devianti.
In particolare, secondo studi empirici e criminologici condotti soprattutto nei paesi anglofoni in cui la discussione dottrinale e giurisprudenziale sul tema è più ricca e avanzata,[15] l’adescamento online si articola sostanzialmente in cinque fasi.
Nella fase iniziale l’adescatore, utilizzando spesso falsi profili, entra in contatto con la potenziale vittima e cerca di stringere un rapporto di “amicizia”, fingendosi suo coetaneo in modo da non farla insospettire e acquisirne più rapidamente la fiducia.
In un secondo momento, l’adescatore cerca di consolidare lo speciale rapporto interpersonale, mediante l’acquisizione del maggior numero di informazioni (domicilio, numero di cellulare, indirizzo email ecc.) riguardanti la sua preda, cercando gradualmente, anche mediante regali pur di modesto valore, di allontanarla dalla dipendenza economica e dalla sfera protettiva dei genitori.
Nella fase successiva il predatore si accerta che la relazione con il minore non possa essere scoperta. Una volta escluso tale rischio, l’adescatore consolida la relazione comunicativa, anche attraverso l’utilizzo di mezzi che garantiscano una maggiore riservatezza e intimità (come il cellulare, le email e le chat riservate).
È a questo punto che il criminale inizia progressivamente a introdurre nelle conversazioni private argomenti che riguardano la sfera più intima del minore e procede, nella fase finale, a disinibirlo rispetto a contenuti di carattere sessuale, o cerca di stimolarne la curiosità erotica, anche mediante l’invio di materiale pornografico, e di far apparire del tutto normali le relazioni sessuali con gli adulti.
Non sempre la relazione intima online sfocia in un incontro nel mondo reale. Spesso il rapporto si conclude quando il predatore ha dato sfogo, mediante un mero contatto virtuale, alle sue fantasie sessuali ovvero quando ottiene dal minore il materiale pedopornografico desiderato.
Vittime del predatore online sono per lo più adolescenti immaturi e con un basso livello di autostima. Spesso hanno subìto maltrattamenti durante l’infanzia o presentano problemi comportamentali e di apprendimento, sociali o familiari, e cercano in Internet le attenzioni e l’affetto che non trovano nel mondo reale.
[1] Collocato tra i delitti contro la libertà sessuale della sezione II del capo III del titolo XII, che raccoglie i delitti contro la persona, del libro II del vigente codice penale.
[2] Dall’inglese to groom, che significa “curare”, “preparare”, “accarezzare”.
[3] Va evidenziato che il primo organismo internazionale che ha richiamato l’attenzione degli Stati sulla necessità di incriminare il child grooming è stato il Consiglio d’Europa.
[4] Cassazione penale, sez. III, sent. n. 32170 del 13 luglio 2018 (condanna di un soggetto per il reato di adescamento di minorenni perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed allo scopo di commettere atti sessuali, aveva posto in essere, tramite chat privata, condotte di adescamento nei confronti dei minori di anni quattordici divenuti oggetto di attenzioni ripetute da parte dell’imputato medesimo che ne aveva carpito la fiducia, rivolgendo loro frasi lusinghiere dal palese tenore sessuale, con lo scopo di compiere il reato previsto dall’art. 609 quater c.p., cioè il reato di “atti sessuali con minorenne”).
[5] L’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificato dall’art. 3, primo comma, della legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede che “i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale”, titoli che comprendono i “delitti contro la libertà personale”, fra i quali vi è la disciplina dell’adescamento di minorenni.
[6] Articolo 609 duodecies c.p.
[7] Dagli studi criminologici emerge che l’adescamento per scopi sessuali o di sfruttamento viene spesso commesso da persone infradiciottenni.
[8] Articolo 609 sexies c.p.
[9] Articolo 609 decies c.p.
[10] Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che il reo, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo medesimo (così Cass. Pen. sez.II, sent. n. 46776 del 4 dicembre 2012, n. 36536 dell’11 ottobre 20111 e n. 41649 del 25 novembre 2010).
[11] Cassazione penale, sez. III., sent. n. 16329 del 20 aprile 2015 e n. 8717 del 24 febbraio 2014.
[12] Cassazione penale, sez. III, sent. n. 7008 del 14 febbraio 2018, pur assorbendo nel reato più grave di “atti sessuali con minorenne” ex articolo 609 quater c.p. il reato di “adescamento di minorenne” ex articolo 609 undecies c.p., ha tuttavia escluso la tenuità del fatto nel caso di commissione del reato “atti sessuali con minorenne” in relazione alla modalità subdola dell’adescamento della ragazza minorenne adottata dal reo, consistente nella creazione di un falso profilo sui social network, tesa ad ottenere prima delle foto spinte e poi ad instaurare una relazione di fiducia con la ragazza solo per avere dei rapporti sessuali completi.
[13] In considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2011/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Parlamento europeo ha approvato due importanti risoluzioni (la prima adottata l’11 marzo 2015 sull’abuso sessuale dei minori online e la seconda adottata il 14 dicembre 2017 sull’attuazione della direttiva sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) che, tra l’altro, sottolineano la necessità di rafforzare il livello di protezione dei minori online e contemporaneamente avviare programmi di sensibilizzazione e di istruzione relativi ai pericoli esistenti online.
[14] La risoluzione del dicembre 2017 del Parlamento europeo invita gli Stati membri a criminalizzare, oltre al “grooming online”, anche il “pedinamento cibernetico” che consiste nella comunicazione online, da parte di un adulto con un minore o con una persona che ritiene essere minore, allo scopo di commettere successivamente un reato o un illecito nei suoi confronti.
[15] Sono stati i Paesi di lingua inglese – in specie l’Irlanda, l’Inghilterra, il Canada e gli Stati Uniti d’America – a dotarsi per primi di una legislazione penale per reprimere l’adescamento dei minori online.
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