Il crocifisso non genera discriminazione

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La questione relativa alla legittimità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche italiane, già da molti anni oggetto di riflessioni e dibattiti, sembrava ormai archiviata con la pronuncia della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani in data 18 marzo 2011.[1]

Questa, smentendo clamorosamente la decisione adottata nel novembre 2009 dalla seconda sezione della medesima Corte, dichiarò legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conduca al vero e proprio indottrinamento. Ciò in quanto la sola affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose.

A riproporre – e, probabilmente, a chiudere definitivamente – la controversia sono ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24414 decisa il 6 luglio e depositata il 9 settembre 2021, si pronuncia sul ricorso presentato nel 2009 da un docente di lettere sanzionato dall’Ufficio Scolastico provinciale con la sospensione dall’insegnamento di trenta giorni per aver rimosso il crocifisso prima dell’inizio della lezione, disattendendo la volontà espressa dall’assemblea degli studenti e delle studentesse di mantenerlo affisso alla parete durante lo svolgimento delle lezioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano sulla compatibilità tra l’ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall’assemblea di classe degli studenti e delle studentesse, e la libertà di coscienza in materia religiosa del docente che desiderava svolgere le sue lezioni senza il simbolo religioso appeso alla parete.

Per intendere correttamente i termini della rilevante questione, conviene in primo luogo richiamare sinteticamente il “fatto” portato all’esame della Suprema Corte.

Il fatto

Invocando la libertà di insegnamento, la libertà negativa di religione[2] e la libertà di coscienza, all’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 un docente di ruolo di lettere di un Istituto Professionale di Terni, motivato anche dalla sua appartenenza alla Uaar (Unione degli atei e agnostici razionalisti), sistematicamente rimuove il crocifisso presente nell’aula prima dell’inizio della lezione, ricollocandolo sulla parete solo al termine della stessa. Ciò avviene nonostante l’assemblea degli studenti e delle studentesse abbia in precedenza espressamente deliberato, a maggioranza, nel senso di mantenere affisso alla parete il crocifisso durante lo svolgimento di tutte le lezioni.

Ne segue un ordine di servizio – oggetto di puntuale apprezzamento da parte del consiglio di classe – del dirigente scolastico, che impone a tutti gli insegnanti dell’Istituto professionale di attenersi alla deliberazione dell’assemblea di classe.

A fronte della reiterata e plateale condotta del docente, che proferisce altresì frasi ingiuriose nei confronti del dirigente che pretende il rispetto delle disposizioni impartite in conformità al deliberato dell’assemblea di classe, nel febbraio 2009 l’Ufficio Scolastico Provinciale gli infligge la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni.

Ritenendo di essere discriminato, l’insegnante ricorre in via cautelare all’Autorità Giudiziaria avverso la sanzione disciplinare comminatagli al fine di ottenere un provvedimento anticipatorio d’urgenza. Nel marzo 2009 il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, esclude l’esistenza di qualsiasi discriminazione.

Lo stesso Tribunale, in composizione collegiale, nell’ottobre del 2009 respinge il ricorso, senza però entrare nel merito della questione, ravvisando la cessazione della materia del contendere a causa dell’intervenuto trasferimento dell’insegnante presso un altro istituto e del conseguente venir meno dell’attualità della condotta discriminatoria lamentata.

Due successivi ricorsi (uno del giugno 2010 e l’altro del marzo 2011) vengono riuniti per connessione e decisi nel marzo 2013 dal Tribunale di Terni, questa volta in funzione di giudice del lavoro, il quale esclude che la condotta tenuta dal dirigente scolastico possa essere qualificata discriminatoria perché l’ordine di servizio era indirizzato all’intero corpo docente.

La Corte di Appello di Perugia nel 2014 respinge il ricorso dell’interessato e conferma sostanzialmente quanto deliberato dal Tribunale di Terni.

Avverso la sentenza della medesima Corte di Appello il docente, nel 2015, presenta ricorso in Cassazione.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, esaminate le doglianze del ricorrente e le difese illustrate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto tecnico di Terni, ritenendo che, in ragione della natura dei diritti invocati, le questioni poste possano essere ricondotte a quelle di particolare importanza, con ordinanza interlocutoria n. 19618 del 18 settembre 2020 trasmette gli atti al primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite dell’esame del caso.

Il 6 luglio 2021 le Sezioni Unite esaminano la questione e deliberano. Le motivazioni sono esplicitate nella citata sentenza n. 24414 depositata il 9 settembre 2021.

Ma, prima di evidenziare i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, conviene richiamare l’evoluzione del diritto e della prassi in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.

Diritto e prassi in materia di esposizione del crocifisso

L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è stabilita dalla legge, ma solo, in modo indiretto, da norme regolamentari.

Il regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, recante “Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”, nell’indicare gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola, vi include, “il crocifisso” (per ciascuna delle prime cinque classi e anche per le classi integrative).[3]

L’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924 n. 965, recante “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media”, disciplina in maniera ancora più chiara la materia con riferimento agli Istituti medi di istruzione, allora regolati dal regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054 (relativo, appunto, all’ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali).

Il sintagma «istruzione media», riportato nel titolo del decreto 965 del 1924, va riferito non solo alle scuole medie inferiori, ma, a norma del regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, esso comprende gli istituti «di primo e di secondo grado» («il liceo, il corso superiore dell’Istituto tecnico, il corso superiore dell’Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile»), quindi anche quelle superiori.[4]

Secondo una parte della dottrina, le norme richiamate dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario, con i sopravvenuti principi della Costituzione repubblicana.

Sta di fatto che il 3 ottobre 2002 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadendo che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche trova il suo fondamento nelle norme vigenti, che essa non viola né il pluralismo né gli obiettivi della formazione pluriculturale della Scuola italiana e che non può essere considerata una limitazione della libertà di coscienza garantita dalla Costituzione in quanto non evoca una specifica confessione ma costituisce unicamente un’espressione della civiltà e della cultura cristiana e che, dunque, fa parte del patrimonio universale dell’umanità, stabilì che fosse assicurata, da parte dei dirigenti scolastici, l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

I principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione

Cinque le indicazioni suggerite dalla Cassazione.

* In primo luogo, la Corte afferma che le disposizioni regolamentari degli anni Venti del secolo scorso in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche disciplinano tuttora la materia, mancando una legge del Parlamento, e sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme alla Costituzione, nel senso che rispettano il principio di laicità che contraddistingue l’ordinamento repubblicano.

Questo – come insegna la giurisprudenza costituzionale – va inteso non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa,[5] bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Compito della Repubblica, infatti, è garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione, la quale rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 della Costituzione.[6]

* In secondo luogo, l’aula scolastica può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e, in ogni caso, ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi.

* Terzo. Se il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, la scuola deve ricercare una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione.

* Quarto. L’emanazione di una circolare, da parte del dirigente scolastico, che si limiti ad impartire un puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ne consegue che la sanzione disciplinare inflitta al docente va annullata.

* Da ultimo, le Sezioni Unite ritengono che l’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce in alcun modo un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione, né può ritenersi un condizionamento o un limite alla sua libertà di espressione e di insegnamento garantita che va intesa «come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente»[7] «nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni».[8]

Decisione saggia e condivisibile

La decisione della Corte è condivisibile soprattutto perché sembra collocarsi nella logica di quello che Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha denominato “diritto mite”,[9] che implica la necessaria coesistenza di valori e principi su cui si fonda la Costituzione e che richiede che ciascuno dei valori e dei principi costituzionalmente tutelati sia assunto in una valenza non assoluta, ma compatibile con quelli con i quali deve convivere.

Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, infatti, si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza su altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro».[10]

Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.

Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.[11]

Significato del crocifisso

Il crocifisso posto dietro la cattedra dell’insegnante non sta a significare che da esso discende l’insegnamento impartito. Tanto meno il crocifisso posto sopra la porta della classe sta a simboleggiare, con il passaggio di studenti e insegnanti sotto di esso, sottomissione e comunque l’accettazione di porsi sotto la sua protezione.

In più occasioni papa Francesco ha invitato a contemplare la Croce e a vedere in essa non solo «l’emblema per eccellenza dei cristiani»,[12] ma anche la presenza di tutte le croci del mondo di oggi: «la croce delle persone affamate di pane e di amore; la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine; la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici; la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del momentaneo; la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dall’egoismo o dalla leggerezza omicida».[13]

«La via della Croce si prolunga nelle donne maltrattate, sfruttate e abbandonate, spogliate e ignorate nella loro dignità; negli occhi tristi dei giovani che si vedono strappar via le loro speranze di futuro dalla mancanza di educazione e di un lavoro degno; in tante famiglie che – assorbite in una spirale di morte a causa della droga, dell’alcol, della prostituzione e della tratta – si trovano private non solo del futuro ma del presente; nel grido di nostra madre terra, ferita nelle sue viscere dall’inquinamento dell’atmosfera, dalla sterilità dei suoi campi, dalla sporcizia delle sue acque, che si vede calpestata dal disprezzo e dal consumo impazzito al di là di ogni ragione; in un società che ha perso la capacità di piangere e di commuoversi di fronte al dolore».[14]

Ancora oggi vediamo la Croce di Cristo «eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco; nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani lavate; nei fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di qualche religione che profanano il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze; nei venditori di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente di fratelli; nei ladroni e nei corrotti che, invece di salvaguardare il bene comune e l’etica, si vendono nel misero mercato dell’immoralità; nel nostro Mediterraneo e nel mar Egeo divenuti un insaziabile cimitero, immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata; nei perseguitati per la loro fede che, nella sofferenza, continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al Vangelo; nei sognatori che vivono con il cuore dei bambini e che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore, più umano e più giusto».[15]

Ancora. Il crocifisso ci fa abbassare gli occhi «di vergogna per il nostro silenzio dinanzi alle ingiustizie, per le nostre mani pigre nel dare e avide nello strappare e nel conquistare, per la nostra voce squillante nel difendere i nostri interessi e timida nel parlare di quelli altrui, per i nostri piedi veloci sulla via del male e paralizzati su quella del bene».[16]

In conclusione. La Croce, emblema per eccellenza dei cristiani, è per ogni uomo e ogni donna di buona volontà un invito ad aprire gli occhi del cuore e della mente sulle tante persone “crocifisse” di oggi. Il crocifisso cristiano, appeso alla parete di un’aula scolastica accanto ad eventuali simboli di altre confessioni religiose, non solo non discrimina atei, agnostici o fedeli di altre religioni, ma neppure contraddice il principio di laicità previsto dal nostro ordinamento.

Come ha scritto Natalia Ginzburg,[17] «il crocifisso non genera alcuna discriminazione. Tace. È l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea dell’uguaglianza fra gli uomini fino allora assente… Nessuno prima di Cristo aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini».


[1] Relativa al ricorso n. 30814/06 (Lautsi e altri c. Italia).

[2] La libertà di religione è, insieme, libertà positiva e libertà negativa. Essa, cioè, comprende due aspetti: quello positivo, di vivere ed esprimere la propria fede religiosa, e quello negativo, di non confessare alcuna fede religiosa. In sostanza, ogni persona ha diritto alla libertà di religione e, al contempo, alla libertà dalla religione. Cf. al riguardo, Andrea Lebra, Atei e agnostici stessi diritti dei credenti, in Settimananews del 13 maggio 2020 – qui.

[3] All’epoca l’istruzione elementare era distinta in tre gradi (preparatorio, inferiore e superiore) e poteva avere una durata di otto anni. Le classi successive alla quarta erano le classi integrative di avviamento professionale.

[4] Sorprende, pertanto, che, nell’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione si affermi, al paragrafo n. 11, che l’articolo 118 del regio decreto n. 965/1924 prevedeva la presenza del crocifisso solo «per le scuole medie inferiori».

[5] Corte Costituzionale, sentenze n. 63 del 23 febbraio 2016, n. 508 del 13 novembre 2000 , n. 329 del 14 novembre 1997, n. 440 del 18 ottobre 1995, n. 203 del 12 aprile 1989.

[6] Corte di Cassazione, sent. n. 334 dell’8 ottobre 1996.

[7] Articolo 1, comma 1 del D.Lgs.16 aprile 1994 n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

[8] Articolo 2, comma 1 del citato D.Lgs. n. 297.

[9] Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi Editore, Torino 1997.

[10] Corte Costituzionale, sent. n. 264 del 28 novembre 2012.

[11] Corte Costituzionale, sent. n. 85 del 9 maggio 2013.

[12] Papa Francesco, Angelus del 21 marzo 2021.

[13] Papa Francesco, Preghiera al termine della Via Crucis al Colosseo del 14 aprile 2019.

[14] Papa Francesco, Preghiera al termine della Via Crucis a Cinta Costera (Panama) del 25 gennaio 2019.

[15] Papa Francesco, Preghiera al termine della Via Crucis del 25 marzo 2016.

[16] Papa Francesco, Preghiera al termine della Via Crucis al Colosseo del 14 aprile 2017.

[17] Natalia Ginzburg, Quella croce rappresenta tutti, in Unità del 22 marzo 1988.

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