Compagni di chi è “irregolare”

di:
coppie

Foto di Priscilla Du Preez su Unsplash

Era il titolo di un testo pubblicato in precedenza[1] nel quale, a partire da un fatto occorsomi, dicevo della facilità a indignarci in materia di morale soprattutto con il male altrui, le scelte non allineate di altri, l’incapacità a intuire l’amarezza dei non allineati quando finiscono come scorticati da qualche confratello “zelota” che fatica a comprendere il disagio degli irregolari della vita di coppia e del matrimonio.

In quel testo provavo a dire che Chiesa non va intesa come una sorta di “club di aspiranti perfetti” o associazione di “gente per bene” amante dei primi posti, severa con i peccati altrui, indulgente con i propri… Un lettore in una mail mi ha scritto che si deve esortare i preti a essere prudenti oltre che misericordiosi, a evitare di rilasciare la “patente a punti” di appartenenza alla Chiesa.

Prudenti ritengo significhi in primis informati sulla realtà delle cose. Così, quando dettiamo esami di coscienza, non dobbiamo prescindere né dalla legge né dalla misericordia e, nella sottolineatura di male e peccato non dimenticare di aggiungere sempre che Dio in Cristo accoglie, libera e salva, dà punti di riferimento non risposte conclusive, non soprattutto quelle che chiudono ogni confronto, indica direzioni e non schiaccia con norme prescrittive e parole dure, non sacrifica l’uomo alle osservanze sabatiche.

Nemmeno dirlo, ma si tratta non di scegliere per sé o proporre ad altri un’etica à la carte, bensì di privilegiarne una di crescita che guidi nella tensione tra ideale e possibile.

Farsi compagni di uomini e donne a loro modo impegnati a “discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm. 12,2) non significa adeguarsi alla mentalità del mondo, ma scoprire con loro che l’insegnamento della fedeltà a Legge, precetti, norme, tradizioni e consuetudini, aiutarli a scoprire che nelle comunità cristiane, in pastori e catechisti, si accompagna a un approccio agli irregolari permeato di misericordia evangelica che non impone l’apparentemente “impossibile volontà di Dio” a uomini/donne di ogni tempo sostituendosi all’Unico che scruta e conosce i cuori.

Dove poi si tratti di affermare la Verità e le verità di regole di comportamento prova a farlo senza ignorare i chiaroscuri di ogni situazione esistenziale, che può recare il seme di una vita altra e diventare sacramentale.

Un altro lettore che frequenta riunioni di Vicariato suggerisce, complice la segreteria telefonica, di sollecitare il suo Vicario pastorale… a farmi parlare ai preti locali, tutti santi, zelanti e, forse, spicci nella definizione di male e responsabilità dei penitenti di passaggio ai loro confessionali.

Non farò quanto suggerito, tengo buona la richiesta di come comportarsi con gli irregolari della famiglia e del matrimonio; suggerisco intanto la lettura di s. Alfonso de’ Liguori dove rammenta: «E così ben anche è obbligato il confessore ad ammonire chi sta nell’ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale o positiva. Che se il penitente l’ignorasse senza colpa, allora, quando l’ignoranza è circa le cose necessarie alla salvezza, in ogni conto gliela deve togliere; se poi è d’altra materia, ancorché sia circa i precetti divini, e’ l confessore prudentemente giudica che l’ammonizione sia per nocere al penitente, allora deve farne a meno e lasciare il penitente, nella sua buona fede; ed in ciò s’accordano anche gli autori più rigidi. La ragione si è, perché si deve maggiormente evitare il pericolo del peccato formale che del materiale, mentre Dio solamente il formale punisce, poiché da questo solo si reputa offeso (…)».[2]

Ignoratio elenchi… primo conoscere

Nel giugno 2016, La legge n. 76 segnò un mutamento del concetto di famiglia. In Italia la riforma del diritto di famiglia datava al 19 maggio 1975 (Legge n.151/1975) e aveva prodotto parificazione dei ruoli uomo/donna nella famiglia, riconoscimento della parità dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio) con quelli legittimi, introduzione della comunione dei beni, regolamentazione dell’impresa familiare.

Quando nel 2016 la senatrice Monica Cirinnà si incaricò della promozione della legge che da lei prende nome, dalla riforma del Diritto di famiglia erano trascorsi 41 anni: il sentire sociale era in mutamento e il Diritto si adeguava con innovazioni che ora accompagnavano, ora acceleravano le trasformazioni sociali.

Oggi il numero dei matrimoni è in calo, crescono i figli nati fuori dal matrimonio, separazioni, divorzi, nuove forme di famiglia, incluse quelle di coppie dello stesso sesso, realtà tutte che, piaccia o non piaccia, comportano tutela e regolamentazione giuridiche.

Per farla breve, dalla data della riforma del Diritto di famiglia e, dopo, da quella della Legge Cirinnà, non c’è più un solo modello di famiglia, sono infatti possibili molteplici opzioni che altrettanti interventi legislativi hanno preso in carico per dare a quelle riconoscimento formale e civile.

Unioni civili e convivenze di fatto[3], studio della docente salentina oggi giudice cassazionista, Marilena Gorgoni, spiega che la legge sull’unione civile e le convivenze di fatto (e successivi decreti attuativi del 19 gennaio 2017: nn. 5,6,7) istituisce e regola unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina convivenze di fatto tra etero e omosessuali. Conoscere quella legge resa necessaria dopo l’ennesima condanna dell’Italia dalla Corta di giustizia di Strasburgo per il mancato riconoscimento delle unioni civili, è doveroso, oltre che per senso civico, per le molteplici ricadute pastorali.

Forme” famigliari…

Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016 le forme famigliari sono: *Matrimonio (artt. 79cc. e ss.; art. 29 Cost.): negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge.

L’art. 29 della Costituzione recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Il riferimento è *a persone di sesso diverso; *la ritualità prevede pubblicazioni e formula di rito; sotto il *profilo patrimoniale, fiscale e previdenziale previste comunione o separazione dei beni, contributo ai bisogni comuni, diritto di successione, quanto previsto dalle norme generali: detrazioni fiscali, assegno di mantenimento dopo il divorzio, reversibilità, TFR. *Circa il cognome la donna mantiene il suo con possibilità di aggiungere “coniugata con”. Circa i Figli: figliolanza naturale e adozione. *Obbligo di fedeltà per il matrimonio; *divorzio e separazione sono secondo le norme vigenti; *Omicidi, rapimenti furti: l’omicidio del coniuge aggrava la pena per l’esecutore, idem per sequestri; *proibizione di bigamia.

►Unione civile (legge 76/2016 art.1, commi 1-34; art.2 Cost.): è una specifica formazione sociale ritualmente costituita con dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile, presenti due testimoni, da due maggiorenni dello stesso sesso, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale; con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano lo *status familiare di unito civilmente.

Specificità dello status: non è un matrimonio, ma una *“specifica formazione sociale composta da persone dello stesso sesso”; *la ritualità non prevede pubblicazioni, ma dichiarazione all’Ufficiale di stato civile con due testimoni. *Profilo patrimoniale, fiscale e previdenziale = comunione dei beni o separazione, contributo ai bisogni comuni, diritto di successione.

Come il matrimonio, eccetto le prestazioni di paternità-maternità, no assegni familiari; stesso trattamento del matrimonio per le graduatorie di edilizia popolare. *Cognome: per un cognome comune i partner presentano dichiarazione. *Figli: non possono adottare né ricorrere a procreazione assistita; i figli nati durante l’unione civile sono del genitore biologico; previsto che un giudice conceda la stepchild (adozione del figlio affine). *Nessun obbligo di fedeltà: intervento possibile del giudice in caso di addebito. *Divorzio e separazione: potranno accedere direttamente al divorzio, ricorrendo all’Ufficiale di stato civile, dopo tre mesi dalla dichiarazione di separazione. Non ammesso divorzio per mancata consumazione. *Omicidi, rapimenti, furti: non accade per l’unione civile; così per i sequestri e per la bigamia. Non prevista la non punibilità di falsa testimonianza.

►Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): *tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. *La qualifica di convivente non costituisce status familiæ. Sesso: coppie sia eterosessuali che omosessuali. *Ritualità: sufficiente presentazione richiesta di iscrizione all’anagrafe + dichiarazione di residenza insieme al partner.

Per le convivenze occorre un contratto con le proprie decisioni. *Patrimoniali, fiscali e previdenziali: nessun legame previdenziale; diritto agli utili, se un convivente lavora all’interno dell’azienda (non lavoro subordinato, né legame di società). In caso di rottura, previsto assegno di mantenimento per un periodo determinato. Possibili graduatorie per alloggi popolari. *Cognome: mantengono il proprio cognome. *Figli: non prevista possibilità di adozione, a meno che la convivenza non duri da tre anni e vi sia impegno di matrimonio. Hanno diritto alla stepchild. *L’obbligo di fedeltà: deriva dal contratto di convivenza. *Divorzio e separazione: In caso di separazione nessuna procedura. Chi ha firmato un atto scritto può chiedere il recesso.  *Omicidi, rapimenti, furti: Nessuna aggravante.

Circa l’Unione civile (L. 76/2016, art. 1 comm. 1-35) i decreti attuativi specificano trattarsi di *specifica formazione sociale, alternativa e diversa dal matrimonio, da cui derivano specifici diritti/doveri cui non è consentito derogare. *Costituzione tramite dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile, presenti due testimoni. La delega delle funzioni di Ufficiale di stato civile, può essere assunta, come per i matrimoni, da consiglieri, assessori o privati cittadini. *Trascrizione degli atti a cura dell’Ufficiale di stato civile in apposito registro autonomo rispetto a quello dei matrimoni. Con dichiarazione all’Ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune (com.10) scegliendolo tra i loro: senza modifica di documenti e codice fiscale. Come per il matrimonio l’Unione civile può costituirsi in pericolo di vita, in nave, aereo ecc. I decreti attuativi armonizzano norme dei Codici civile e penale sul nuovo regime delle Unioni: essere partner di Unione civile costituisce aggravante del reato come la qualifica di coniuge.

All’Unione civile non si applicano invece le norme del Codice civile non espressamente richiamate, né quelle  sull’adozione, né quelle relative all’adozione del figliastro (il meccanismo della stepchild adoption)[4].

Con la costituzione dell’Unione civile le parti hanno stessi diritti e doveri, obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Ciascuna parte, in relazione alle sue sostanze e capacità lavorative deve contribuire ai bisogni comuni, concordare l’indirizzo di vita familiare, fissare la residenza comune.

Circa il regime patrimoniale le parti possono optare per la comunione o la separazione, costituire un fondo patrimoniale o un’impresa familiare, ad esse si applicano, in quanto applicabili, le norme dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Inoltre alle parti si applica quanto il Codice civile stabilisce riguardo a indegnità, diritti riservati ai legittimari, successioni legittime, collazione, patto di famiglia.

Sulla scelta dell’Amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce l’altra parte dell’unione, così come la stessa è legittimata a promuovere interdizione, inabilitazione o revoca. Le cause impeditive, che comportano la nullità dell’Unione civile sono: mancanza di stato libero, interdizione, vincoli di parentela, delitto. L’Unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive può essere impugnata per violenza o errore, sussistenza di matrimonio o Unione civile con altro.

Sono cause di scioglimento la morte, i casi previsti sulla legge del divorzio, la sentenza di rettifica del sesso. Non è prevista la separazione, giacché è prevista la procedura di scioglimento diretto, per effetto della domanda di scioglimento anticipata dalla dichiarazione di volontà, resa tre mesi prima, all’Ufficiale di stato civile. I decreti attuativi hanno innovato sul piano internazionale: i matrimoni celebrati da cittadini italiani dello stesso sesso all’estero sono riconosciuti in Italia come unioni civili.

Per i cittadini stranieri vale la legge del Paese di origine, se provenienti da Stati che condannano le unioni gay e che non riescono ad ottenere il nulla osta per contrarre l’unione in Italia, basterà il certificato di “stato libero”. Come per il Matrimonio, anche l’Unione civile può farsi in pericolo di vita, in nave, in aereo etc.

Convivenze di fatto (L. 76/2016, art. 1 commi 36 e ss.). Altro modello familiare istituito e regolamentato dalla legge sono le convivenze di fatto. Secondo dati degli ultimi rilevamenti ISTAT dal 2008 al 2014 le famiglie di fatto, aumentate più del doppio, sono sempre più frequenti.

Fino a ora si riconosceva alla famiglia di fatto una forma di tutela in quanto formazione sociale (cfr. Cost. art.2) oggetto di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali, ma priva di disciplina autonoma. La nuova legge le ha dato riconoscimento giuridico e ha istituito i contratti di convivenza.

Ai sensi della legge per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni (etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. Per la sua costituzione tale modello familiare non richiede alcuna formalizzazione, tuttavia, dove si renda necessario l’accertamento della stabile convivenza, la normativa richiama la verifica anagrafica[5], cioè che la coabitazione risulti da certificato di stato di famiglia.

Tra i diritti del convivente di fatto la L. 76/2016 porta che: *hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; *in caso di malattia o ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali; *ciascuno può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; *relativamente alla casa familiare, salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies del Codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni; *nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto; *nel caso di cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto; *al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurati al lavoro prestato; *il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art.404 del Cod. civ.: *in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite; *i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

La Legge prevede la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali dei conviventi tramite contratto di convivenza determinato (forma, requisiti, contenuto). La prova della convivenza, facilitata dalla registrazione anagrafica, è necessaria se si voglia stipulare un contratto di convivenza, che si risolve: *per recesso unilaterale; *per matrimonio o altra unione; *per decesso. In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti se versa in stato di bisogno e non possa provvedere al proprio mantenimento.

Unioni civili e convivenze

Complessità, differenze, risvolti pastorali sono stati trattati da V. Albanesi[6] con garbata competenza e un richiamo alla necessità, prima di fare spazio ai risvolti pastorali della materia, di conoscere la materia. Inutile dire che confondere i tre istituti, accostarsi ad essi con approssimazione è scorretto.

La legge è complessa, notevoli le differenze degli istituti normati. La configurazione di unione fuori dal matrimonio ha valenza diversa: le unioni civili sono avvicinate al matrimonio, le convivenze, considerate poco più che un legame affettivo, sono ormai più numerose delle unioni civili. Per i cristiani è importante conoscere sia la legge, sia restare coerenti ai propri valori e convinzioni, procurando di comprendere se l’opinione pubblica sia favorevole al portato della legge o piuttosto ai fatti che essa ha voluto regolamentare.

Recentemente un seminario di ricerca della Facoltà teologica del Triveneto – “Serve la chiesa[7], relatori E. Castellucci, vicepresidente CEI e Paola Bignardi, già presidente ACI – trattò il confronto Chiesa-uomo contemporaneo, focalizzando ministero, identità, domande dei destinatari dell’evangelizzazione, in particolare giovani, molti dei quali sembrano avere sostituito Dio e Chiesa e la cui ricerca esistenziale e spirituale, fra solitudine e ascolto inquieto del loro io profondo, assomiglia a un viaggio stravagante verso Dio, non più basato su quanto hanno ricevuto da catechisti ed educatori, i quali pure, avrebbero bisogno di aggiornarsi e passare dall’indottrinamento a una formazione generatrice di persone capaci di discernere.

Quanto alla Chiesa, secondo Castellucci, urge faccia suoi ermeneutica pellegrina e pensiero incompleto, privilegi la relazione sull’organizzazione, l’incontro sul programma, il volto sul comandamento, rinunciando a comodità di rigorismo e relativismo per approfondire la dottrina e arrivare a una nuova sintesi.

Tornando al nostro tema, quanto appena detto vale per le convivenze di coppia al di fuori di ogni forma di matrimonio, dato che oggi il sentire culturale fa spazio a una pluralità di famiglie all’interno della quale quella di matrice cristiana è una delle opzioni possibili. La riprova è il fatto che si diffondono vari tipi di convivenze e il sentire giovanile pare privilegiarle senza pensare al matrimonio o rimandandolo alle kalende.

Si legge in Amoris lætitia «Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro» (AL 35).

Di fronte al diffondersi di unioni civili e convivenze diremo con il Sinodo che progetti, sentire e tendenze che equiparano il “matrimonio” ad altre forme di unione/convivenza, se da un lato trovano la nostra perplessa considerazione – perché non c’è in esse che qualche remota somiglianza (…talora nessuna) con il disegno di Dio al quale i cristiani si ispirano[8]–, dall’altro non possiamo fingere che non esistano o limitarci al diniego.

Se infatti il tempo è superiore allo spazio[9], per le “situazioni familiari” non diventate (o che non possono diventare) sacramento, il Papa insiste in un capitolo di AL, sulla loro capacità di crescere e la necessità di  una pastorale di riconciliazione e mediazione[10], nonché un atteggiamento di carità indispensabile in qualunque circostanza, con quanti “hanno difficoltà a vivere pienamente la legge divina” con i quali  “deve risuonare l’invito a percorrere la via caritatis”, perché la carità fraterna è la prima legge dei cristiani.[11]

A mo’ di conclusione

Il Sinodo sulla famiglia e Amoris lætitia hanno concorso a mutare lo sguardo della Chiesa su famiglie, persone che le costituiscono, cura per far crescere tra uomini e donne apprezzamento e desiderio di matrimonio e famiglia. Quanto ai cristiani che decidono di costituire una famiglia senza optare per il sacramento, scartano la scelta del matrimonio civile, optano per la convivenza la Chiesa è chiamata a farsi, capace di attesa benevola, cioè misericordiosa, che qui significa aperta ai tempi di crescita di ognuno che faccia scelte diverse senza che per questo altri lo faccia sentire fuori dalla Chiesa.

Il nuovo che avanza a livello di sensibilità generazionale comporta anche che si faccia spazio all’ascolto non solo inteso come ministero di chierici, l’ascolto deve aprirsi infatti a protagonismo, esperienza e creatività laicali. Se infatti la comunità ecclesiale vuole contrastare l’allontanamento dei giovani dal matrimonio sacramento, analizzate le cause della diffusione di matrimoni civili e convivenze, deve farsi disponibile a stare nella provvisorietà di una navigazione a vista, attivare processi senza avere subito chiaro verso dove va la sua ricerca di mettere a fuoco un’idea di Chiesa dentro la quale le giovani generazioni desiderano stare.[12]


[1] Cfr. n. 550, Febbraio 2023, p. 25.

[2]Alfonso de’ Liguori Pratica del Confessore per ben esercitare il suo ministero, 8.

[3] Cf. “Il nuovo concetto legale di famiglia dopo l’approvazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016”, a cura di M. Gorgoni, in Diritto.it Portale giuridico con la più recente Giuris., Network Maggioli Editore. ISBN 8891618467, Ean 9788891618467.

[4]L’inglese Stepchild  adoption equivale ad adozione del ‘figliastro’, che avviene con l’adozione dal/la compagno/a della madre/padre di un/a bambino/a. In Italia a una coppia non sposata non è consentito adottare.

[5] Di cui all’art. 4, lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del 7 regolamento, di cui al D.P.R. 223/1989.

[6] Cfr. Settimananews 17 maggio 2016, “Unioni civili e convivenze: la via caritatis” .

[7] Cfr. Paola Zampieri, “Serve la Chiesa? I giovani interrogano”,  Settimana News: 26 febbraio 2023.

[8] (AL 251)

[9] La frase, presente in LF, LS, EG e AL, è fondamentale nella visione di Francesco sul vivere e chiave per comprendere la filosofia di AL: «…Lo spazio cristallizza i processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con speranza». Come dire: il tempo fluido e mobile è la chiave per non restare “incollati” allo spazio cercando ai problemi soluzioni a breve, risposte crude e statiche, senza pensare a come procedere oltre verso un futuro ricco di speranza » (cfr. LF n. 57). EG 222s.  dettaglia che la gente vive  «in tensione tra congiuntura del momento e luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa finale che attrae (…)». All’interno della dialettica tempo spazio il Papa ribadisce che non ogni discussione dottrinale, morale, pastorale deve essere risolta da interventi del magistero.

[10] «Ai divorziati che vivono una nuova unione, è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che “non sono scomunicati” e non sono trattati come tali, perché formano sempre la comunione ecclesiale. Queste situazioni “esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la sua carità”» (AL 242.243).

[11] Cfr. Gv 15,12; Gal 5,14; AL 306).

[12] Cfr. “Unioni civili e convivenze: la via caritatis”,  Settimananews 17 maggio 2016.

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4 Commenti

  1. Giuliana Babini 6 giugno 2023
  2. Tobia 1 giugno 2023
  3. Giovanni Belloni 30 maggio 2023
    • Aimone Gelardi 31 maggio 2023

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