Sinodo-voto: non di soli vescovi…

di:

grillo

Due punti qualificano in modo significativo la nuova normativa del Sinodo dei Vescovi, presentata il 26 aprile scorso (qui il documento). Potremmo dire che si tratta di un profondo mutamento istituzionale, che trasforma due livelli primari dell’esperienza ecclesiale: da un lato, l’esercizio del potere episcopale in relazione all’autorità del popolo di Dio, e, dall’altro, la rilevanza del passaggio del Sinodo dei Vescovi da «evento» a «processo».

Se una componente di circa il 25% dei membri del Sinodo, non essendo vescovi, viene dotata del diritto di voto, questo fatto procedurale modifica profondamente il profilo istituzionale del Sinodo stesso:

  • Introduce un potere di voto che fa capo a soggetti non episcopali, manifestando una «autorità del popolo di Dio» che non è semplicemente riducibile all’autorità episcopale.
  • Per quanto venga giustamente interpretato come «voto di memoria» anziché «voto di rappresentanza», costituisce un precedente importante per calibrare meglio la funzione episcopale in relazione all’autorità del popolo di Dio.

Esaminiamo questo duplice aspetto di novità, collocandolo nell’orizzonte di una riforma allo stesso tempo del Sinodo e dell’Episcopato.

Sinodalità e Chiesa latina

Il nome «Sinodo dei Vescovi» ha detto, fino ad oggi, una realtà storica che ha attraversato i secoli. Era un’istituzione di governo della Chiesa e radunava i Vescovi per assumere decisioni su materie riservate, nelle quali occorreva creare un nuovo possibile consenso.

La composizione dei Sinodi dei Vescovi ha avuto in Occidente e in Oriente una storia diversa. D’altra parte, l’Occidente ha conosciuto lo sviluppo di un Sinodo diocesano, che implicava una struttura diversa, essendo composto non solo da presbiteri e da diaconi, ma anche da religiosi e da laici, diversamente dal Sinodo dei Vescovi, composto soltanto da Vescovi.

Il sinodo dei vescovi è così un raduno di Vescovi sotto la presidenza di un patriarca (o del papa), mentre il Sinodo diocesano è un raduno del popolo di Dio in tutte le sue componenti, sotto la presidenza del vescovo.

Ciò che osserviamo, nella nuova normativa del Sinodo dei Vescovi, è che vi è una sorta di «commistione» tra le logiche del Sinodo diocesano e le logiche del Sinodo dei Vescovi: la forma «plenaria» dell’assemblea, che raccoglie in sé, come membri con diritto di voto, non solo vescovi, ma anche presbiteri, diaconi, religiosi e religiosi, battezzati e battezzate, mostra una dinamica procedurale in cui il Sinodo si conforma a un’esperienza ecclesiale plenaria, che deve trovare voce non solo nella preparazione, ma anche nella celebrazione del Sinodo.

Autorità del popolo di Dio

In quale misura, potremmo chiederci, è giusto riconoscere un’autorità al popolo di Dio, che non si esaurisce nell’autorità episcopale? Se, a livello di Sinodo diocesano, si ribadisce che solo il vescovo è legislatore (oltre che esecutore e giudice), che cosa accade con questa presenza di «non vescovi» nel Sinodo dei Vescovi, dotati di potere di voto?

È interessante notare come il fatto e la sua interpretazione conservino una certa tensione. Il documento che modifica la normativa, infatti, precisa su questo punto un’ermeneutica ecclesiale e teologica di questi «non vescovi»:

  • non sono eletti, ma nominati;
  • non sono concepiti come «rappresentanza» di gruppi o del popolo, ma come «memoria» del percorso profetico sinodale;
  • non alterano la qualità «episcopale» del Sinodo, anzi la confermano.

Non vi è dubbio che la presenza di «non vescovi» in un’assemblea episcopale sia un fatto di rilievo, come attestazione di una visione plenaria della Chiesa. Questo implica una ridefinizione, indiretta, dell’autosufficienza del potere episcopale (e papale) rispetto al popolo di Dio, che porta, in una percentuale di qualche rilievo, una presenza «memoriale» di istanze diverse, dotate di potere.

Il testo precisa con attenzione che l’interpretazione di questa «componente non episcopale» dev’essere intesa come un’integrazione, nella procedura celebrativa del Sinodo, di una relazione ricca tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, con circolarità tra profezia del popolo e discernimento dei pastori.

Questa resistenza della «memoria», pur non interpretata come «rappresentanza», indica una parziale irriducibilità del popolo di Dio all’autorità episcopale e papale. In tal senso, dimostra un’evoluzione non piccola nel modo di concepire la relazione tra autorità, formazione del consenso ed esercizio del discernimento. La distanza che si vuole sottolineare rispetto ai modelli di «rappresentanza democratica» non impedisce di identificare un movimento di ripensamento dell’esercizio dell’autorità: la forma «gerarchica» della Chiesa è temperata da un’esteriorità profetica irriducibile.

Qui, a me pare, si delinea un principio di «divisione dei poteri» che, al di là della questione della rappresentanza, introduce una nuova prospettiva che avvicina in qualche modo il Sinodo dei Vescovi alle logiche «plenarie» del Sinodo diocesano, con la attribuzione a non vescovi di un voto equiparato a quello dei vescovi. E, se è vero che l’analogia tra Sinodo diocesano e Sinodo dei Vescovi non è perfetta, è anche vero che il voto di un’assemblea sinodale sta al Vescovo in modo diverso rispetto a come il voto di un’assemblea episcopale sta al papa.

In questa analogia imperfetta, ma ora reale, si possono scoprire progressi non trascurabili nell’autocoscienza ecclesiale e nel modo di esercitare l’autorità.

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