Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che disciplina l’esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero.
Le associazioni internazionali di fedeli e l’esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie.
La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli (cfr. cann. 215; 298-329 del Codice di diritto canonico), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici.
Il governo nelle associazioni, riconosciuto e tutelato come sopra, deve tuttavia esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell’autorità ecclesiastica competente per il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività.
La coessenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici nella Chiesa, (cfr. Iuvenescit Ecclesia, 10), esige, infatti, che il governo, all’interno delle aggregazioni di fedeli, sia esercitato coerentemente con la missione ecclesiale delle medesime, quale servizio ordinato alla realizzazione delle finalità loro proprie e alla tutela dei membri.
Occorre, pertanto, che l’esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella sua qualità strumentale ai fini che l’associazione persegue.
Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi.
Stanti le premesse enunciate e valutata l’utilità del ricambio generazionale negli organi direttivi, nonché l’opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo;
tenuta parimenti in considerazione la necessità di prevedere mandati di governo tali da consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell’associazione;
valutato, altresì, il ruolo del fondatore per l’opportuna configurazione, lo sviluppo e la stabilità della vita associativa, in forza del carisma che ne ha suscitato la nascita;
nell’intento di assicurare il retto funzionamento del governo di tutte le associazioni internazionali di fedeli;
consultati esperti in materia e altri Dicasteri della Curia Romana, per quanto di loro competenza;
visti l’articolo 18 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana, l’articolo 126 del Regolamento Generale della Curia Romana, i canoni 29, 30 e 305 del Codice di diritto canonico, nonché gli articoli 1, 5 e 7 § 1 dello Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;
il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell’esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità,
decreta,
con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue.
Art. 1. – I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno.
Art. 2 § 1. – La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.
Art. 2 § 2. – Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.
Art. 2 § 3. – La disposizione di cui all’articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale.
Art. 2 § 4. – Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.
Art. 3. – Tutti i membri pleno iure abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale.
Art. 4 § 1. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 4 § 2. – Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.
Art. 5. – I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Art. 6. – Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all’applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.
Art. 7. – Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Art. 8. – Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all’approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.
Art. 9. – Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano, entra in vigore trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.
Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.
Card. Kevin Farrell
Prefetto
P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.
Segretario