Violenza di genere: in arrivo nuove misure?

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Riconosciamo che la violenza sessuale e di genere si manifesta in molti modi diversi e spesso in contesti nascosti, tra cui l’abuso coniugale e il matrimonio infantile. Il suo impatto viene aggravato dallo stigma sociale, dalla discriminazione razziale, dalle divisioni socioeconomiche, dalla povertà, dall’abuso, dai conflitti armati e dalla mancanza di accesso a un’assistenza sanitaria di qualità nel campo della procreazione. I temi relativi al comportamento sessuale e alle relazioni all’interno della famiglia sono tabù in molte Chiese, e questo impedisce loro di essere un luogo sicuro e protettivo per le donne che sono vittime o sono minacciate dalla violenza sessuale e di genere. La Chiesa invece dovrebbe contribuire attivamente all’eliminazione di tali violenze e abusi (Dalla dichiarazione del Comitato esecutivo del Consiglio ecumenico delle Chiese sulla violenza sessuale e di genere, Uppsala (Svezia), 2-8 novembre 2018).

violenza3Nelle settimane scorse ha avuto ampia eco sugli organi di stampa l’approvazione in prima lettura, da parte della Camera dei Deputati, del disegno di legge del Governo n. C. 1455-A volto a inasprire la disciplina penale della violenza domestica e di genere[1].

Il provvedimento, approvato[2] il 3 aprile con numerose modifiche apportate al testo originario durante i lavori parlamentari a seguito dell’assorbimento di altre cinque proposte di legge[3], è ora all’esame del Senato dove ha preso il n. S 1200.

Il testo iniziale presentato dal Governo il 17 dicembre 2018 si componeva di cinque articoli. In relazione ad un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere, esso interveniva sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento e conseguentemente accelerare l’adozione dei provvedimenti di protezione delle vittime.

Violenza nelle relazioni

Durante l’esame in Commissione giustizia della Camera vi è stato un confronto con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. La Commissione ha altresì svolto un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale sono stati ascoltati diversi magistrati impegnati nel settore, rappresentanti dell’avvocatura e del mondo della ricerca in materia di diritto processuale penale, oltre ad un gran numero di associazioni che si occupano di sostenere e di tutelare le vittime della violenza di genere.

Sono state presentate decine e decine di emendamenti, che sono stati presi in considerazione e analizzati uno per uno, per comprendere quali contributi migliorativi potessero essere accolti per apportare miglioramenti al testo.

Si tratta di un segnale significativo che il Parlamento manda al paese: sulla violenza di genere non ci possono essere divisioni politiche di sorta ed è necessario combatterle con tutti i mezzi a disposizione, unendo le forze. Il che induce a ritenere che anche al Senato il provvedimento sarà oggetto di esame in tempi presumibilmente brevi[4].

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Al termine del primo passaggio in Commissione, il testo è arrivato a contare ben 14 articoli; al termine dei lavori in Assemblea gli articoli erano 21.

Non è stata recepita, da parte della Camera dei Deputati, la proposta di introdurre il reato di “molestie sessuali” previsto dal disegno di legge Ascari (A.C. 1403). Dalla lettura degli atti parlamentari non emergono le motivazioni di una tale scelta. In sede di audizione, l’Unione delle Camere Penali Italiane aveva sollevato numerose e stringenti obiezioni in merito all’introduzione di questo nuovo reato.

Un disegno di legge complesso

Il disegno di legge, intitolato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, contiene rilevanti novità, che interessano la disciplina penale sostanziale, processuale e relativa all’esecuzione penale, in rapporto a svariati delitti contro la persona (e non solo).

Le parole codice rosso, con le quali esso è mediaticamente noto, alludono a un percorso preferenziale e d’urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia, funzionale alla tutela delle vittime.

Data la rilevanza del provvedimento, vengono qui di seguito elencati i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati che interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull’ordinamento penitenziario.

Modifiche al codice penale

Per quanto riguarda la disciplina penale sostanziale, il provvedimento introduce nel relativo codice quattro nuovi delitti:

  1. il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso[5], punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio, si prevede la pena dell’ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato;
  2. il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicitisenza il consenso delle persone rappresentate[6], punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici[7];
  3. il delitto di costrizione o induzione al matrimonio[8], punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  4. il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamentodalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[9], punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, il provvedimento prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi volte a[10]:

  • inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
  • considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono modificati anche:

  • il delitto di atti persecutori[11], con un inasprimento della pena;
  • i delitti di violenza sessuale[12], inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
  • il delitto di atti sessuali con minorenne[13] con la previsione di un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d’ufficio;
  • il delitto di omicidio, con l’estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali.

Infine[14], il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Modifiche al codice di procedura penale

Per quanto riguarda la procedura penale, l’esame parlamentare alla Camera del disegno di legge C. 1455 ha sostanzialmente confermato l’originario impianto del Governo volto a velocizzare l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

A tal fine, il provvedimento prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

  • che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
  • che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa;
  • che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

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Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, il provvedimento, tra l’altro:

  • introduce l’obbligo per il giudice penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
  • modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
  • prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o di sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato.
Altre disposizioni

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, il testo prevede ulteriori disposizioni volte:

  • a prevedere l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
  • ad intervenire nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
  • a modificare l’ordinamento penitenziario[15] per consentire l’applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;
  • a individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell’attuale procura presso la Corte d’appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

[1]  Cf. Andrea Lebra, Volticidio e molestie sessuali: nuovi reati?

[2]  Con 380 voti favorevoli e 92 astensioni (nessun voto contrario).

[3]  Queste le proposte abbinate e assorbite dal disegno di legge governativo: Bartolozzi (A.C. 1003), Annibali (A.C. 1457), Ascari (A.C. 1403), Cirielli (A.C. 1331) e Foti (A.C. 1534).

[4]  Il disegno di legge è stato assegnato il 10 aprile 2019 alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato in sede redigente. Ad oggi, inizio maggio, l’esame non è ancora stato avviato.

[5] Articolo 583-quinquies c.p.

[6]  Inserito all’articolo 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking.

[7]  Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il controverso neologismo “revenge porn”, nato nel mondo inglese per indicare la divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l’ex partner. Il nuovo reato non era contemplato nella versione del disegno di legge inizialmente presentata dal Governo. È stato infatti aggiunto al provvedimento a seguito di due proposte emendative presentate dalle principali forze di opposizione nel corso dei lavori alla Camera. Dopo una prima “bocciatura” il 28 marzo di un emendamento, duramente contestata dalle deputate proponenti con l’occupazione dei banchi del Governo, una seconda proposta emendativa è stata invece approvata con sostanziali modifiche dall’Assemblea il 2 aprile, senza nemmeno un voto di segno contrario.

[8] Articolo 558-bis c.p.

[9] Articolo 387-bis c.p.

[10] Articolo 572 c.p.

[11] Articolo 612-bis c.p.

[12] Articoli 609-bis e ss. c.p.

[13] Articolo 609-quater c.p.

[14] Con una modifica all’articolo 165 c.p.

[15] Legge 26 luglio 1975 n. 354.

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Un commento

  1. Maria Teresa Pontara Pederiva 6 maggio 2019

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