Satira e odio razziale

di:
borghezio

L’ex europarlamentare leghista Mario Borghezio

  • La libera manifestazione del pensiero sotto forma di satira non può essere invocata per giustificare condotte illecite e moralmente disonorevoli, accostamenti volgari o ripugnanti e deformazioni dell’immagine di una persona in modo da suscitare disprezzo e dileggio, dovendosi affermare la prevalenza dei principi di pari dignità sociale e non discriminazione su quelli posti a tutela della libertà di espressione.
  • Rendere, da parte di un noto personaggio politico, nel corso di un’intervista radiofonica, dichiarazioni dalla forte e palese valenza dispregiativa nei confronti di soggetti appartenenti al popolo rom, non integra il reato di diffamazione, ma quello della propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravato dalla commissione del fatto con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Sono due importanti principi di diritto affermati dalla V Sezione della Corte di Cassazione, con una pregevole sentenza depositata il 22 luglio 2019[1] che ha confermato la condanna dell’ex europarlamentare leghista Mario Borghezio per il reato di propaganda di idee fondate sull’odio razziale, contestati a seguito di alcune dichiarazioni rese dal medesimo nell’ambito di un’intervista radiofonica.

La sentenza merita una lettura attenta e approfondita non solo per i numerosi e pertinenti riferimenti normativi e giurisprudenziali esplicitati a conferma della condanna dell’imputato, ma anche per le puntuali considerazioni in ordine al diritto di critica nella particolare forma della satira, nonché per i richiami della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di “incitamento all’odio”.

Il fatto

Nel corso della trasmissione radiofonica la Zanzara andata in onda nelle frequenze di Radio 24 l’8 aprile 2013, in occasione della Giornata internazionale del popolo rom istituita dall’ONU nel 1979, viene intervistato l’on. Borghezio, il quale, con riferimento al previsto incontro presso la Camera dei Deputati tra appartenenti alle Comunità rom e sinti italiane e la Presidente della Camera, definisce le persone, che l’on. Laura Boldrini si accinge a ricevere, come «facce di cazzo» dotate di una «certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta».

Nel corso della trasmissione, l’intervistato qualifica poi l’avvenimento come la giornata «della demagogia e del fancazzismo, con contorno di festival dei ladri» e invita a fare «un esamino con l’elenco di tutto quello che c’era prima della visita [alla Camera] e quello che è rimasto dopo», affermando testualmente «penso quello che pensano tutti… mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via».

L’intervista, qui sommariamente riassunta, si conclude con un “saluto” al popolo rom nel corso del quale l’on. Borghezio esprime «preoccupazione» motivata dal fatto di non essere in casa, lasciando intuire il timore di incursioni rom, salvo concludere che non avrebbero trovato molto da rubare a casa sua, in quanto «noi razzisti siamo tutti poveri».

Per le frasi pronunciate, l’on. Borghezio viene tratto a giudizio con l’imputazione di diffamazione aggravata ai sensi sia dell’articolo 595 comma 3 del codice penale in quanto «recata con altro mezzo di pubblicità», sia dell’articolo 3 comma 1 della legge 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. legge Mancino),[2] in quanto commessa «per finalità di discriminazione o odio etnico», in continuazione con il reato di diffusione di idee fondate sull’odio razziale ed etnico (articolo 3, comma 1 lett. a], della legge 13 ottobre 1975 n. 654, c.d. legge Reale).[3]

La decisione del Tribunale e della Corte di appello

Nel corso del processo l’on. Borghezio – avvocato iscritto all’Ordine dagli anni ’70 del secolo scorso – riconosce di aver compiuto una «fesseria», ammette di aver calcato la mano sullo scherzoso e sull’ironico, senza rendersi conto dell’inopportunità di quelle espressioni pronunciate da un europarlamentare, dichiara che l’intento era fortemente e dichiaratamente satirico, chiarisce che il suo obiettivo era piuttosto quello di polemizzare con la Presidente della Camera e conferma di aver rivolto alle parti civili un’offerta risarcitoria per la rimessione della querela.[4]

Il Tribunale di Milano, pur prendendo atto che l’imputato ha mostrato di essersi reso conto di aver compiuto un’azione riprovevole, con sentenza del giugno 2015 ne afferma la penale responsabilità per il reato di diffamazione aggravata dalla finalità di discriminazione etnica e razziale e ritiene assorbito in detto reato quello di propaganda di idee fondate sull’odio razziale; esclude, inoltre, la sussistenza dell’invocato diritto di critica (nella particolare forma della satira),

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del marzo 2018, conferma la decisione del Tribunale.

Ricorre in Cassazione l’imputato, contestando tra l’altro, la sussistenza del delitto di diffamazione in danno dell’etnia rom e sinti, indistintamente considerata.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nell’accogliere il motivo di ricorso relativo alla qualificazione del reato in termini di diffamazione, stabilisce, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale peraltro non consolidato, che «il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili».

I giudici di legittimità riconducono la condotta dell’imputato al reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a) prima parte, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che dal 6 aprile 2018 è confluito nell’articolo 604 bis del codice penale rubricato Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.[5] Detta disposizione prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.

Ritengono, inoltre, che l’invettiva dell’imputato contro la popolazione rom costituisca una «propaganda di idee», perché finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, manifestando una forma di «odio razziale o etnico», che non si limita alla divulgazione di un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Per come il fatto è stato commesso, la Suprema Corte dichiara inoltre il reato di diffusione di idee fondate sull’odio razziale aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, con conseguente aumento della pena fino alla metà.

La determinazione del trattamento sanzionatorio in riferimento ai reati accertati viene, pertanto, rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Libertà di espressione e diritto di satira

La sentenza in esame risulta essere di rilevo anche per quanto afferma sul rapporto che intercorre tra il diritto di manifestare il proprio pensiero e il diritto di satira.

Quest’ultima è indubbiamente configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale. Tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 21 della Costituzione[6] che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Esso trova riconoscimento anche a livello sovranazionale nell’articolo 10 nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tema di libertà di espressione.[7]

La satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso, manifestandosi in forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare ilarità, della quale sia evidente il carattere dell’inverosimiglianza e dell’esagerazione. Essa appare frutto del bisogno di esercitare una forma di controllo sociale del potere con lo strumento più mite, quello del sorriso, smitizzando i potenti[8] e accrescendo il valore fondamentale della tolleranza.

Debbono, tuttavia, ritenersi estranee all’esercizio del diritto di satira le espressioni che si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. Al pari di ogni manifestazione del pensiero, la satira – affermano i giudici della Suprema Corte – non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica.

Ne consegue – puntualizza la Corte di Cassazione – che non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale («l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere… esclude la punibilità»), quando l’esercizio del diritto di critica nella forma della satira sfocia in condotte illecite e moralmente disonorevoli, si concretizza in accostamenti volgari o ripugnanti e comporta la deformazione dell’immagine di una persona in modo da suscitarne disprezzo e dileggio.

In sostanza, i principi di pari dignità e di non discriminazione per motivi di diversità etnica o razziale devono prevalere rispetto a quelli di libertà di espressione. Il limite immanente dell’esercizio del diritto di critica nella forma della satira è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona e arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli essere umani costituisce il fondamento di una società democratica e pluralista. In considerazione di ciò, è necessario nelle società democratiche sanzionare o anche precludere ogni forma di espressione che diffonda, istighi, promuova o giustifichi il livore basato sull’intolleranza.

L’aggravante della finalità di odio etnico

Relativamente all’aggravante della finalità di discriminazione etnica e razziale, la Cassazione richiama il suo consolidato insegnamento.

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso – configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa sussiste non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza.

L’irridente e volgare espressione («facce di cazzo») rivolta ai membri della delegazione ricevuta dalla Presidente della Camera dei Deputati e l’esplicito e insistito appellativo di ladri evidenziano un evidente pregiudizio razziale nei confronti dell’intera etnia rom e sinti giudicata culturalmente e socialmente inferiore agli italiani.

L’incitamento all’odio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

La vicenda giudiziaria in esame offre alla Corte di Cassazione l’occasione per richiamare alcuni importanti principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di “incitamento all’odio” (hate spreechs) in relazione alla libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La necessità dell’incriminazione di ogni forma di incitamento all’odio, infatti, è stata costantemente ribadita dai giudici di Strasburgo.

Mentre la Convenzione non offre un’espressa definizione di “incitamento all’odio”, la Raccomandazione n. (97)20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 3 ottobre 1997, definisce l’hate speech come riferito a «tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza».

Partendo da tale dato enunciativo, la consolidata giurisprudenza della Corte europea in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l’istigazione all’odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati in danno della vittima. I pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici – soprattutto se deboli – o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione.

Inoltre l’identificazione in concreto dell’incitamento alla violenza passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell’espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l’informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall’autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa.

Conseguentemente e in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte europea dei diritti dell’uomo esclude la restrizione della libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell’uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o limitazione, mentre ritiene, invece, legittima e necessaria l’ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d’odio funzionali proprio alla compressione dei principi di non discriminazione, dignità e libertà.


[1] Cassazione penale, Sez, V, sent. n. 32862 decisa il 7 maggio e depositata il 22 luglio 2019.

[2] Ora articolo 604 ter (Circostanza aggravante) del codice penale. L’articolo è stato inserito nella nuova sezione del codice penale relativa ai “delitti contro l’uguaglianza”, dall’art. 2 del Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21. Esso recita: 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”.

[3] Ora articolo 604 bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) , anch’esso recentemente inserito nel codice penale dall’art. 2 del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Esso recita: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

[4] L’articolo 6 comma 1 della legge 25 giugno 1993 n. 205 stabilisce che per i reati aggravati da finalità di discriminazione o di odio etnico si procede in ogni caso d’ufficio.

[5] E utile esplicitare che, nel tenore vigente, l’articolo 604 bis del codice penale prevede otto divieti: 1. Propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico; 2. Istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 3. Commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 4. Istigare a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 5. Commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 6. Partecipare ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 7. Prestare assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 8. Promuovere o dirigere dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

[6] L’articolo 21 della Costituzione recita: 1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. 4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. 5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

[7] L’articolo 10 (“Libertà di espressione”) della Convenzione europea di diritti dell’uomo recita: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

[8] Espressione che evoca il celebre motto “castigat ridendo mores“, attribuito al poeta francese Jean de Santeuil (1630-1697).

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