Giovedì 4 Febbraio il Tribunale Apostolico della Rota Romana ha pubblicato il “Sussidio applicativo del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15 Agosto 2015)” sulla riforma delle cause di nullità ed entrato in vigore l’8 Dicembre 2015. È un aiuto dettagliato per l’applicazione della riforma.
Il Sussidio applicativo ha una premessa che interessa particolarmente l’Italia, perché nel nostro paese, la materia dei tribunali delle nullità era regolata dal M.P. Qua cura dell’8.12. 1938 di Papa Pio XI, con il quale si istituivano i Tribunali regionali. La C.E.I. ha pubblicato il 5.11.1990 il Decreto generale sul matrimonio e in attuazione degli artt. 57 e 58 ha emanato norme circa il “Regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali” (XLI Assemblea generale 6-10 Maggio 1996); in seguito ha proposto uno schema di regolamento (19.12.1997) che ciascun Tribunale regionale ha adottato.
Resta evidente che la prossima assemblea generale della CEI dovrà discutere di un vero e proprio Vademecum per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure dovute alla riforma, con particolare riguardo all’indagine pastorale prima dell’introduzione di una eventuale causa di nullità
Le novità della riforma
La riforma si prefigge lo scopo di aiutare i coniugi separati a verificare se il matrimonio celebrato è stato nullo. Per questo motivo sono proposte tre azioni:
- Centralità del Vescovo di ogni Diocesi che, oltre che essere pastore, è anche giudice
- La riforma dell’organizzazione dei Tribunali per le nullità
- L’introduzione del processo brevior in particolari circostanze facente capo direttamente al Vescovo.
a) Il Vescovo è chiamato a svolgere la funzione di giudice: lo farà direttamente nel processo brevior e assicurerà comunque un accesso più facile dei fedeli alla giustizia.
Sarà costituito un ufficio diocesano, affidato a persone idonee, con il compito di effettuare un’ indagine utile a raccogliere elementi per una eventuale introduzione del processo giudiziale. L’indagine si chiude con la stesura della domanda e/o del libello da presentare al competente giudice.
Il Vescovo “deve” procedere all’erezione del tribunale diocesano per le nullità: se esiste un Tribunale diocesano allargherà le competenze alla cause matrimoniali. Se non è possibile costituire nell’immediato un proprio Tribunale, il Vescovo può accedere per le cause ordinarie a un Tribunale vicino.
Nel processo breviore invece, se esiste un Vicario giudiziale sarà quest’ultimo a visionare la domanda. Se il Vicario giudiziale non c’è, il Vescovo potrà affiancarsi una persona qualificata (meglio se chierico) che possa assisterlo nella scelta tra processo breviore e processo ordinario. Se il Vescovo non ha una persona qualificata, potrà chiedere l’aiuto a una Diocesi vicina. Nell’ipotesi estrema di non avere nessuno può affidare la causa a un Tribunale vicino, per poi giudicare la causa, se è ammesso il processo brevior.
b) Da queste disposizioni cambia l’assetto struttura dei tribunali delle nullità che, a questo punto, diventano: Tribunali diocesani, tribunali interdiocesani, tribunali della metropolia, Rota Romana.
Per comprendere che cosa avverrà in Italia, occorrerà attendere il Vademecum della C.E.I. Infatti i problemi sono molteplici, non ultima la questione economica dei tribunali che, attualmente è a carico della Conferenza episcopale.
c) Da tener presente che è stata soppressa la sentenza doppia conforme, per cui non è necessaria una duplice sentenza affermativa per la nullità e che l’appello contro la sentenza può essere introdotto o presso il Tribunale della Metropolia o presso la Rota Romana. È espressamente detto che le cause di nullità siano gratuite (fin quanto possibile aggiunge il sussidio).
In questa brevissima sintesi, da non dimenticare le condizioni che sono previste nel processo brevior. La prima condizione è che la domanda sia posta direttamente al Vescovo da ambedue i coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro. Tra le circostanze di fatti e di persone che rendono manifesta la nullità sono enumerati, a modo esemplificativo (non esaustivo): mancanza di fede, brevità della convivenza coniugale, aborto procurato, permanenza di una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o immediatamente successivo, occultamento doloso della sterilità, causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o per una gravidanza imprevista, violenza fisica, mancanza di uso di ragione.
Occorrerà tornare sul tema, quando la riforma avrà suggerito maggiori dettagli.