Quando si esagera nella correzione

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«Il riconoscimento e la difesa della dignità della persona umana è principio e fondamento di ogni retto ordine sociale e politico, e la Chiesa ha riconosciuto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) come una vera pietra miliare sulla via del progresso morale dell’umanità. Nella stessa linea, ben consapevole che i fanciulli sono fra i primi a dover ricevere attenzione e protezione, la Santa Sede ha salutato con favore la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) e ha aderito alla relativa Convenzione (1990) e ai due Protocolli facoltativi (2001). La dignità e i diritti dei fanciulli devono infatti essere protetti dagli ordinamenti giuridici come beni estremamente preziosi per tutta la famiglia umana». (papa Francesco, dal discorso del 6 ottobre 2017 ai partecipanti al congresso «Child dignity in the digital world»)

Integra il reato di «abuso dei mezzi di correzione o di disciplina» il comportamento dell’insegnante che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute.

In ambito scolastico il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità.

È il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con una istruttiva sentenza depositata recentemente.[1]

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Il fatto

Il caso giudiziario nasce dal comportamento di un insegnante di scuola media nei confronti di un alunno dal carattere irrequieto e affetto da disturbo del linguaggio, che viene abitualmente denigrato alla presenza dei suoi compagni per la sua balbuzie.

Esasperati dalla situazione, i genitori del ragazzo denunciano il docente, che viene processato per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’articolo 572 del codice penale.[2]

In particolare, l’insegnante è accusato di avere un atteggiamento denigratorio verso il ragazzo e, in un’occasione, di averlo colpito con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché, in altra occasione, di averlo colpito con uno schiaffo, impedendogli di recarsi dal preside della scuola per protestare, dopo aver subìto una nota disciplinare.

Per tali condotte, causa di un aggravamento del disturbo espressivo del minore, il docente è condannato in primo grado per il citato delitto di maltrattamenti, mentre in appello i giudici riqualificano il reato contestato nel meno grave delitto di abuso di mezzi di correzione, previsto dall’articolo 571 del codice penale.[3] Per la Corte d’Appello, infatti, il comportamento del docente non era animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma risultava essere comunque denigratorio della sua persona.

Nel ricorso in Cassazione il docente cerca di dimostrare ai giudici che, in realtà, si sarebbe trattato di comportamenti innocui, non violenti o inoffensivi nei confronti del ragazzo, da leggere in chiave didattica, anche in relazione alla condotta insofferente e irriguardosa dello stesso alunno verso compagni e docenti.

La decisione

Per la Cassazione, tuttavia, la condanna per abuso di mezzi di correzione è legittima e ben motivata dai giudici di Appello, i quali hanno correttamente valutato i fatti, accertando la condotta denigratoria dell’insegnante.

La Corte di legittimità ribadisce quanto affermato in precedenti sentenze: la risposta educativa deve risultare sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell’alunno, ma non può in nessun caso consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del medesimo, soprattutto quando si tratta di minore. Né il contesto particolarmente difficile, né la particolare «forza di resistenza» dimostrata dal soggetto da educare costituiscono elementi idonei a giustificare il ricorso a metodologie d’intervento di tipo violento e denigratorio.

In sostanza, per la Suprema Corte, qualsiasi violenza fisica o morale, anche se minima o orientata a scopi educativi, non è consentita dall’ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

Quanto poi al pericolo di una malattia fisica o psichica, cui fa riferimento la norma, va precisato – ricorda la sentenza in esame – che, trattandosi di tipico reato di pericolo, non è richiesto che questa si sia realmente verificata[4] e che il pericolo non deve necessariamente essere accertato attraverso una perizia medico-legale ovvero sulla base di indagine eseguita con particolari cognizione tecniche, ben potendo lo stesso essere desunto anche dalla natura dell’abuso, secondo le regole della comune esperienza, allorquando la condotta dell’abusante presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre una simile conseguenza.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione

La richiamata sentenza offre l’occasione per una disamina di un reato particolarmente frequente soprattutto – ma non esclusivamente – in ambiente scolastico.

Il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina è collocato all’interno del Titolo che il codice penale dedica ai delitti contro la famiglia, ed è inserito nel Capo IV, dedicato ai delitti contro l’«assistenza familiare».

Sulla scorta della collocazione sistematica della norma, in dottrina si è per lungo tempo ritenuto che il bene giuridico tutelato fosse quello della “famiglia”. In realtà, il reato può essere commesso da ogni soggetto che legittimamente può esercitare un potere disciplinare nei confronti di altri: i genitori nei confronti dei figli minorenni conviventi o non conviventi; i fratelli maggiorenni nei confronti di quelli minori, nel caso in cui manchino i genitori; le persone alle quali i genitori, in loro assenza, abbiano affidato il minore; gli insegnanti nei confronti degli alunni; il convivente del genitore del minore; le balie, i medici o gli infermieri nei confronti dei ricoverati per motivi di cura o di custodia in strutture sanitarie; i soggetti cui i minori siano stati affidati dal Tribunale per i minorenni;[5] il personale medico e paramedico o i “sorveglianti” delle case di cura o degli ospizi per anziani o delle residenze sanitarie assistite; la polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti;[6] il datore di lavoro nei confronti del dipendente.[7]

Oggi la dottrina maggioritaria ritiene che il bene giuridico tutelato dalla norma sia la dignità personale della persona sottoposta, per ragioni previste dall’ordinamento, all’altrui autorità.

Nonostante la formulazione del reato risalga all’ormai lontano 1930, ossia ad un momento storico pervaso da un’ideologia improntata all’autoritarismo e al principio gerarchico che ammetteva una certa vis modica come strumento di correzione, la norma va reinterpretata alla luce dei principi costituzionali – in particolare del primato che il nostro ordinamento riconosce al principio personalistico –, nonché del diritto di famiglia, come riformato nel 1975 che ha abolito la patria potestas, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989,[8] che ha espressamente riconosciuto al minore il diritto al pieno e armonioso sviluppo della personalità, nonché il diritto di essere educato «nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà».[9]

La norma va altresì interpretata alla luce dei progressi della scienza pedagogica che hanno incontrovertibilmente dimostrato che l’esercizio della funzione correttiva con modalità afflittive e umilianti, offensive della dignità umana, è priva di qualsiasi utilità ai fini di un’educazione mirante allo sviluppo armonico di una personalità sensibile ai valori sociali dominanti. Ne ha preso atto anche la giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto occasione di far rilevare che «da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico del bambino, l’attuale letteratura e clinica psicologica e psicopatologica qualificano come abuso anche le omissioni di cure e l’abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici».[10]

La nozione di “malattia” rilevante nel reato di abuso dei mezzi di correzione è più ampia di quella relativa al reato di lesioni personali ex articolo 582 c.p.,[11] comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto abusato, dallo stato di ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento, dal rifiuto di recarsi a scuola all’enuresi.[12]

Il termine “correzione” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. Non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di tolleranza e di civile convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.[13] Le condotte che travalicano sia i comportamenti di rinforzo educativo, sia l’abuso dei mezzi di correzione trasmodano nell’atteggiamento di violenza fisica e psicologica che concretizza il più grave reato di «maltrattamenti in famiglia».[14]

Per chi abusa dei mezzi di correzione e disciplina, e se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo e nella mente, è prevista la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene previste per il delitto di lesioni personali dolose ex articolo 582 c.p., con le aggravanti previste dall’articolo 583 c.p., ridotte di un terzo: da un mese ad un anno (lesioni personali), da un anno a due anni e quattro mesi (lesioni gravi), da due a quattro anni (lesioni gravissime). Se, invece, si verifica la morte della vittima la pena è dai tre agli otto anni. Resta chiaro però che né le lesioni né la morte devono essere voluti dal responsabile, il quale, in caso contrario, andrebbe incontro a responsabilità per i reati di lesioni o di omicidio con le rispettive pene.

Il diritto vivente sul reato di abuso dei mezzi di correzione in ambito scolastico

Sul reato di «abuso di mezzi di correzione o di disciplina» compiuto da personale della scuola nei confronti degli alunni, la giurisprudenza è decisamente ampia, anche in riferimento ai rapporti con il contiguo reato di «maltrattamenti contro familiari e conviventi», ex articolo 572 del codice penale.

È istruttivo richiamare brevemente, ancorché in termini inevitabilmente parziali, questa giurisprudenza.

Ad esempio, costituisce abuso punibile a norma dell’articolo 571 c.p. il comportamento dell’insegnante che:

  • costringe un alunno a scrivere per cento volte sul quaderno la frase «sono un deficiente», alla presenza dei compagni e con richiesta di sottoscrizione del genitore per presa conoscenza, così causandogli un disagio psicologico che richiede la necessità di sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia;[15]
  • dà uno scappellotto all’alunno, gli tira i capelli, lo minaccia dell’arrivo del “diavoletto”, lo costringe a cantare o a mangiare;[16]
  • con rimproveri, ingiurie, offese verbali, grida, pacche sulla schiena, strattonamenti per la maglia, lancio di un banco, provoca lesioni rilevanti sulla salute psichica degli alunni;[17]
  • utilizza espressioni ingiuriose e sottopone gli alunni a umilianti dileggi per il loro basso rendimento scolastico;[18]
  • obbliga il bambino di terza elementare, che ha indirizzato all’insegnate un suono di dileggio con la bocca, a girare carponi in aula alla presenza degli altri alunni e ad emettere suoni simili a grugniti;[19]
  • colpisce ripetutamente con un battipanni un bambino sulla schiena, sulle gambe e sul capo, cagionandogli ecchimosi costituenti lesioni personali lievi, qualificate dal personale medico come «politraumatismo da maltrattamento», e giudicate guaribili in cinque giorni;[20]
  • minaccia reiteratamente di bocciare l’alunno, assumendo un comportamento che, umiliandolo, svalutandolo, denigrandolo e violentandolo, contrasta irrimediabilmente con il dovere di esercitare il potere educativo o disciplinare con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità.[21]

Non costituisce abuso dei mezzi di correzione il trattenere per un braccio, con una minima attività costrittiva e con l’intento di rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi, una bambina per sottrarla alle possibili aggressioni ad opera dei compagni di scuola come reazione agli atteggiamenti e ai comportamenti litigiosi della stessa alunna che disturba l’andamento delle lezioni con calci, sberle e pizzicotti.[22]

Infine, è bene ricordare che si può incorrere in abuso dei mezzi di correzione e disciplina anche solo al verificarsi di un singolo episodio, non essendo necessario che gli abusi siano ripetuti nel tempo e abituali.[23]


[1] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 45736 del 10 ottobre 2018.
[2] Il quale, benché sia rubricato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, si applica, oltre che a rapporti familiari, anche a rapporti di autorità, derivanti dallo svolgimento di una professione, di un’arte ovvero da rapporti di cura e di custodia. Esso recita: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni». Sul reato di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” cf. SettimanaNews n. 12/2018 (dal 19 al 25 marzo): Minori chi li maltratta e…chi guarda, di Andrea Lebra.
[3] L’articolo 571 c.p., rubricato “Abuso di mezzi di correzione o di disciplina”, recita: «Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni».
[4] L’esistenza di una lesione personale è, infatti, presa in considerazione come elemento costitutivo solo dell’ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo periodo dell’articolo 571 c.p.
[5] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 2669 del 19 gennaio 2017.
[6] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 30780 del 21 maggio 2012.
[7] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 51591 del 2 dicembre 2016.
[8] Ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176.
[9] Come recita il Preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo.
[10] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 16491 del 3 maggio 2005.
[11] L’art. 582 c.p. recita: «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
[12] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 9954 del 10 marzo 2016.
[13] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 26927 del 12 giugno 2018.
[14] Tra le molte, Cassazione penale, Sez. VI. Sent. n. 40959 del 7 settembre 2017.
[15] Cassazione penale, sez. VI, sent, n. 34492 del 10 settembre 2012.
[16] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 9954 del 10 marzo 2016.
[17] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 3801 del 25 gennaio 2017.
[18] Cassazione penale, Sez. VI. Sent. del 13 maggio 2010.
[19] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 15149 del 2 aprile 2014. In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina – affermano i giudici di legittimità –, se non possono ritenersi preclusi quegli atti di pressione morale che risultino adeguati alla finalità di rafforzare la proibizione di comportamenti di indisciplina gratuita o insolente idonei a minare la credibilità e l’effettività della funzione educativa, o anche quelli di coercizione fisica meramente impeditivi di condotte violente da parte del discente tuttavia, integra la fattispecie criminosa dell’abuso dei mezzi di correzione e disciplina l’uso di un mezzo – vuoi di natura fisica, psicologica o morale – che abbia come effetto l’umiliazione del soggetto passivo.
[20] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 2669 del 19 gennaio 2017.
[21] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 47543 del 1. dicembre 2015.
[22] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 20236 del 9 maggio 2016.
[23] Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 18289 del 13 maggio 2010.

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