La recente sentenza della Corte Suprema statunitense, che ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea mossa dalla diocesi di Brooklyn e dall’Associazione ebraica Agudath Israel in merito all’ordinanza esecutiva del governatore dello stato di New York A. Cuomo, che prevede una forte limitazione di persone che possono partecipare alle funzioni religiose nelle zone rosse e arancioni, sembra essere più una disputa interna tra i giudici della Corte che un atto giuridico sulla libertà religiosa e il Primo emendamento della Costituzione.
Passata per un margine minimo (5-4), nelle argomentazioni a favore e contro emergono non solo divaricazioni di opinione giuridica, ma anche un certo spirito di rivalsa – in primo luogo contro il presidente della Corte Suprema John Roberts, per via di una sentenza precedente, sempre legata alle limitazioni di accesso a edifici liturgici per il culto a motivo di misure preventive al fine di ridurre la diffusione della pandemia da Covid-19, nella quale egli aveva dettato la linea argomentativa.
Particolarmente aggressivo nei confronti di Roberts, e indirettamente dei giudici dissenzienti in questo caso, è il parere favorevole del giudice Neil Gorush che, riferendosi alla giurisprudenza della Corte nel corso della pandemia, annota: “Anche se la Costituzione ha preso una vacanza durante questa pandemia, non si può farla diventare un anno sabbatico”.
Davanti a questa diatriba interna alla Corte, appaiono essere fuori misura sia le voci di giubilo che inneggiano al riconoscimento della religione come “servizio essenziale” (al pari dei ciclisti, delle drogherie, dei negozi di elettrodomestici, e così via), sia quelle che annunciano tempi cupi di un oscurantismo conservatore e bieco che si sarebbe oramai impadronito della Corte Suprema americana.
Nessuno dei giudici dissenzienti nega la rilevanza costituzionale della libertà di pratica religiosa e del permanente valore giuridico del Primo emendamento, anche e soprattutto in tempo di pandemia – su questo, al di là dei toni belligeranti delle opinioni, vi è un accordo coeso. E la cosa dovrebbe essere accolta da tutti come una buona notizia.
Più delicata è la questione se l’ordinanza esecutiva di Cuomo, limitando drasticamente il numero di partecipanti alla funzioni religiose, abbia agito in maniera discriminatoria verso precise comunità di fede. Qui il nodo del contendere è quello del “rispetto a cosa” si compara una celebrazione religiosa nell’ambito delle attività secolari. A quali aspetti “fisici” della celebrazione bisogna guardare per evitare atti discriminatori? Questo è un primo ambito in cui si sono scissi gli spiriti dei giudici. D’altro lato, bisogna chiedersi se la religione ci guadagna davvero a entrare nel gioco di queste equipollenze quantitative – che sembrerebbe essere inevitabile anche quando si frequentano le arie rarefatte del costituzionalismo più raffinato.
Una riserva avanzata a dissenso riguarda il fatto se dei giudici, per quanto essi siano costituzionali, hanno il diritto, altrettanto costituzionale, di dubitare delle valutazioni professionali in ambito di tutela della salute generale.
La sentenza in quanto tale, che è provvisoria in quanto la causa non è stata ancora giudicata dalla Corte di appello di secondo grado, si muove seguendo i parametri classici della possibilità di successo degli applicanti in questa sede e del danno irreparabile causato dall’ordinanza esecutiva – riconoscendo entrambi in favore della diocesi di Brooklyn e dell’Associazione ebraica.