Un’inattesa richiesta di benedizione

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benedizione

Accade ad ogni prete che gli venga chiesta una benedizione per i motivi più vari. Per la macchina nuova, per un oggetto religioso da regalare, per un esame di qualsiasi tipo al quale sottoporsi, per un momento particolare della vita personale e familiare, per un incontro da fare, per una risposta da ricevere… Di fatto, le benedizioni sono ampiamente praticate anche se non sempre la pratica è accompagnata da una corrispondente consapevolezza teologica e pastorale.

Sacramentali

Si può tuttavia ritenere abbastanza noto che per comprendere le benedizioni si debba partire dai «sacramentali»[1]. Questo rapporto con i «sacramentali» è stato per altro recentemente richiamato e descritto in un significativo documento della Congregazione per la dottrina della fede, ovvero il Responsum della stessa Congregazione ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso (22 febbraio 2021)[2]. Leggiamo infatti nella nota esplicativa che lo accompagna:

«Al genere dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali la Chiesa “chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia” (Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De Benedictionibus, Praenotanda generalia, n.9). Esse inoltre, “istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si riportano sempre e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per impetrazione della Chiesa” (ibidem, n.10)».

La Chiesa dunque, entro il genere dei sacramentali, avrebbe istituito anche le benedizioni a «imitazione dei sacramenti», come è proprio di tutti i sacramentali.

Non è un linguaggio chiarissimo. Tuttavia, con esso si vuole molto probabilmente indicare il fatto che anche nelle benedizioni c’è un qualche ministro riconosciuto dalla Chiesa, un segno o gesto fisico (elevazione e imposizione delle mani, segno di croce, aspersione di acqua benedetta, incensazione[3]) accompagnato da una preghiera di richiesta (donazione di grazia) in riferimento alle varie circostanze dell’esistenza dei fedeli[4]. Specificando poi che si ha solo un’imitazione dei sacramenti, si intende probabilmente sottolineare che non si conferisce la grazia sacramentale in senso proprio pur determinando veri effetti spirituali. Ovviamente, non appare sempre facile determinare la differenza di efficacia tra effetto sacramentale ed effetto spirituale, ma….

Una richiesta inattesa

È successo ad un prete mio amico. Appena finita la celebrazione festiva della tarda mattinata, proprio mentre sta per lasciare la chiesa per raggiungere un luogo lontano, è avvicinato in sagrestia da due persone che non conosce… Gentili e cordiali, chiedono che le loro fedi vengano benedette: sembra una qualsiasi coppia di fedeli non più giovani che ricordano il XXV del proprio matrimonio.

Non è così: si sono sposati da poco tempo in comune. Lei in realtà avrebbe potuto sposarsi in Chiesa, essendo canonicamente libera, l’uomo invece no, essendo sposato in chiesa e poi divorziato… Chiedono che le fedi che portano siano benedette: desiderano evidentemente che il loro patto nuziale sia benedetto dal Signore tramite la Chiesa… Tutto è comunicato rapidamente, con uno scambio limitato di parole: il non detto è assai più del detto.

Questo mio amico percepisce chiaramente – così dice – che essi desiderano che la loro unione sia confermata in qualche modo dal Signore: sono evidentemente convinti che essa sia cosa buona e che non contraddica la volontà del Signore. L’atto della Chiesa – la benedizione – è chiesto per questo, per essere ecclesialmente confermati in questa loro convinzione e in questo loro desiderio.

Certo, essi sanno bene che non possono celebrare il sacramento del matrimonio ma sono persuasi che il loro patto sponsale di comunione vitale è buono agli occhi di Dio, anche se la Chiesa non ritiene di poter dare ad esso un qualche riconoscimento ecclesiale.

Si tolgono gli anelli e congiungono le loro mani sugli anelli, come chiede loro il mio amico. Egli poi imponendo le sue mani sulle loro accoglie e presenta al Signore la loro condivisione di vita, il loro patto di comunione coniugale piena perché sia condotto a compimento secondo la volontà originaria di Dio, quella espressa riguardo all’unione delle prime creature, l’una caro. Conclude poi la breve preghiera con il segno di croce.

Una benedizione non benedetta?

Questa domanda è provocatoria, naturalmente. Può una benedizione non essere benedetta? A giudicare dal Responsum in precedenza ricordato, potrebbe essere così. In esso infatti si legge:

«Quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni. Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori del matrimonio (vale a dire fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni tra persone dello stesso sesso (cf. CCC 2357)».

La logica di questa affermazione appare molto precisa: l’esercizio della sessualità («prassi sessuale», come qui si dice) secondo i disegni di Dio è possibile solo nel matrimonio (qui chiaramente si intende il matrimonio divinamente istituito [ovviamente nel senso cattolico] tanto in ordine creationis quanto in ordine redemptionis); benedire un’unione che prevede l’esercizio della sessualità fuori del matrimonio cattolicamente valido è un atto inaccettabile (se non empio), al di là delle intenzioni personali.

C’è tuttavia un punto di questo percorso logico che potrebbe essere maggiormente indagato, anzi probabilmente dovrebbe[5].

Legittimità giuridica e autenticità esistenziale

Proviamo infatti a porci la seguente domanda: l’esercizio della sessualità ovvero la «prassi sessuale» (come dice il Responsum) è sempre moralmente corretta all’interno del matrimonio valido?

La domanda può sembrare superflua: tuttavia non lo è più quando si constata che – lungo il corso del secolo XX – la Chiesa è cresciuta nella consapevolezza che l’esercizio della sessualità nel matrimonio è moralmente corretto quando esprime (con il linguaggio del corpo) l’amore coniugale ovvero la totale donazione esistenziale reciproca dell’uomo e della donna: la qualità coniugale dell’amore non coincide pertanto con la relazione intra matrimoniale semplicemente vissuta tra gli sposi, ma si manifesta nella qualità esistenziale della relazione tra i due, una qualità che per sé può darsi tra due persone prima e indipendentemente da una forma specifica di valida unione giuridica (giuridico/sacramentale nel contesto cattolico).

Anzi, nel secolo XX è cresciuta sempre più la consapevolezza che nella celebrazione liturgica matrimoniale gli sposi sono propriamente chiamati a offrire il loro pre-esistente «amore coniugale» perché la grazia del Signore lo confermi e lo porti a pienezza sacramentale (e perciò anche umana), rendendolo sempre più immagine viva dell’amore di Cristo e della Chiesa.

È per tale motivo, per altro, che nel matrimonio i rapporti che non esprimono la donazione «coniugale» dell’esistenza non sono propriamente autentici e veri. Rischiano di essere piuttosto un consensuale uso reciproco che la condizione giuridica legittima e permette indipendentemente dalla autenticità della loro relazione esistenziale.

Se questo è vero, la logica del Responsum non appare rigorosa, giacché dimentica proprio la differenza tra autenticità esistenziale (correttezza morale) della comunione coniugale e legittimità giuridica di essa. La correttezza morale dipende dalla relazione di totale donazione reciproca nell’esistenza e non dalla legittimazione giuridica; se non si dà tale correttezza, si può essere adultero anche con il proprio coniuge, come notava lo stesso Giovanni Paolo II.

Aperto «di per sé» alla vita

Una carenza di rigore il Responsum sembra dimostrarla anche riguardo ad un altro punto, quando afferma che «non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori del matrimonio (vale a dire fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita)». Secondo queste parole infatti sembra che la prassi sessuale sia lecita solo in un matrimonio indissolubile «di per sé» aperto alla trasmissione della vita.

Come è facile mostrare, andando al Decreto della stessa Congregazione circa l’impotenza che dirime il matrimonio (1977)[6], il Responsum fa qui un’affermazione non corretta. Infatti, perché il matrimonio canonico sia valido non è necessario che il seme eiaculato sia seme prodotto dai testicoli ovvero che si dia sempre la potentia generandi.

Ciò è talmente vero che è richiesto per la validità del matrimonio che l’impotentia generandi sia nota ad ambedue i coniugi e da essi accettata. Si noti: il matrimonio è validamente celebrato se i due coniugi sanno della limitazione (infecondità intrinseca della loro unione) e acconsentono volontariamente al matrimonio segnato da tale limitazione.

Sottolineo questa imprecisione del Responsum non solo perché mina la credibilità dell’argomento ma anche perché il soggetto che pubblica i due documenti è lo stesso: la Congregazione per la dottrina della fede. La cosa un po’ sorprende.

Alla luce delle considerazioni appena fatte, la coppia della quale parliamo potrebbe dirsi benedetta dal prete mio amico senza contraddizione. Essa infatti sarebbe una coppia connotata da un patto esistenziale di donazione «coniugale», tra l’altro in questo caso pubblicamente espresso e riconosciuto, patto esistenziale che rende moralmente legittimo l’esercizio della sessualità.

Può essere benedetta la nuova unione di un divorziato?

Qualcuno potrebbe porre una consistente obiezione ulteriore alla scelta fatta da questo prete mio amico di benedire la coppia, un’obiezione che non emerge formalmente dal Responsum. Si tratta del fatto che uno dei due fedeli dei quali si parla è civilmente divorziato ma ancora legato dal matrimonio sacramentale.

È dottrina cattolica, si sa, che solo la morte biologica del coniuge scioglie il matrimonio rato e consumato. Lo dice chiaramente il can. 1141 del CIC.  In forza di tale canone, con la morte biologica di uno dei due coniugi il matrimonio tra i due (battezzati) non esiste più né come vincolo coniugale umano né come vincolo giuridico né come vincolo sacramentale.

Pertanto, dal punto di vista ecclesiale, un fedele semplicemente divorziato non può essere considerato libero di stabilire un nuovo legame «coniugale», esistenziale e/o giuridico che sia. Sarebbe un legame ingiusto. Come tale non da benedire.

Tuttavia, a parer mio, bisogna dire che in questo caso il prete amico mio è semplicemente caduto nella forza sempre più dominante della percezione pastorale della realtà. Riguardo al fallimento matrimoniale, infatti, la lontananza tra la percezione «pastorale» e la percezione «teologico/formale» della realtà è ormai ben avvertibile, creando numerosi problemi nella vita della Chiesa.

Il fallimento possibile

I pastori si imbattono sempre più infatti nella realtà determinata dal fallimento del patto matrimoniale.

La teologia attuale della Chiesa cattolica (solo quella cattolica) non è tuttavia in grado di fare spazio al fallimento matrimoniale riconoscendone l’impatto e le conseguenze nella vita delle persone. Di fatto, la teologia –che tende in questo ambito esistenziale a identificare semplicemente fallimento e peccato – conosce solo tre possibilità di fronte al fallimento: o il fallimento mostra in qualche modo una causa di nullità originaria del matrimonio; o esso è in qualche misterioso modo superato; oppure esso indica semplicemente la via della croce al coniuge deciso a rimanere fedele al patto a suo tempo stabilito.

La pastorale tuttavia incontrando fedeli concreti, fatti di fragilità e di profondi bisogni, di errori e di fallimenti, si imbatte inevitabilmente in persone che sperimentano la fine esistenziale della propria vicenda coniugale anche prima della morte, così come incontra persone (non poche) che sperimentano la permanenza del vincolo anche al di là della morte biologica, nonostante quel che dicono la teologia recepita e il diritto della Chiesa[7].

I pastori non possono non identificarsi con la sofferta realtà dei fedeli e prendendo atto delle complesse e sofferte vicende della loro vita, compresi i fallimenti, non possono non cercare di aprire le vie della ricostruzione di una vita possibile e buona, in fedeltà all’ethos evangelico, alla sapienza storica e pastorale della Chiesa nella sua universalità, sviluppandone la capacità di accoglienza.

Se il Signore non avesse ogni volta riaperte vie di salvezza e di nuova vita ai peccatori pentiti e agli uomini segnati dal fallimento esistenziale, la storia della salus animarum sarebbe già finita da un pezzo.

Alla luce delle considerazioni fin qui fatte forse questo mio amico non ha sbagliato benedicendo, nel modo surricordato, la nuova unione.


[1] Riguardo ai sacramentali così leggiamo nella Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, 60: «La santa Madre Chiesa ha inoltre istituito i Sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei Sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei Sacramenti, e vengono santificate le varie circostanze della vita». Il CIC al can. 1166 riprende queste indicazioni: «I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l’impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali».

[2] Si veda qui il testo.

[3] Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De Benedictionibus, Praenotanda generalia, n.26. Si veda la versione italiana: CEI, Benedizionale, pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana nel 1992.

[4] Ibidem, n.12: «La Chiesa, intenta come è a glorificare Dio in tutte le cose e specialmente a porre in risalto la manifestazione della sua gloria agli uomini che, in grazia del Battesimo, sono rinati o prossimi a rinascere alla vita nuova, con le sue benedizioni per essi e con essi, in circostanze particolari della loro esistenza, loda il Signore e invoca su di essi la sua grazia». Una presentazione ampia delle benedizioni usate nella Chiesa si può vedere ovviamente nel Benedizionale; in forma più sintetica ne troviamo un elenco anche in CCC, 1671-1672.

[5] Le considerazioni che seguono si basano su quanto ho mostrato nel mio libro: Una futura morale sessuale cattolica. In/fedeltà all’apostolo Paolo, Cittadella, Assisi 2021. Ad esso ovviamente rinvio per ulteriori elementi

[6] Si veda il testo del Decreto nel mio libro Una futura morale sessuale cattolica, cit. alla p. 111.

[7] Su tutte le questioni che qui accenno mi permetto di rinviare ad alcuni miei scritti, a cominciare dal libro che pubblicai già nel 1996 (Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati, EDB, Bologna 1996) fino a Divorziati risposati e seconde nozze nella chiesa. Una via di soluzione, Cittadella, Assisi 2012.

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4 Commenti

  1. Quisque de populo 9 agosto 2022
  2. Paolo 9 agosto 2022
    • Anima errante 9 agosto 2022
  3. Adelmo Li Cauzi 8 agosto 2022

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