Il “day after” dell’“Italicum”

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Il giudizio della Corte sull’“Italicum” era richiesto per una pregiudiziale e tre punti critici.

La pregiudiziale: si può domandare il giudizio della Corte su una legge che non è mai stata applicata? Pare che abbia trovato risposta nel buon senso di un veterano del foro, l’antico collega senatore Acquarone: se si fa una legge che ripristina la pena di morte – ha osservato – si deve aspettare che sia tagliata la prima testa per vederla dichiarata incostituzionale? Dunque, pregiudiziale respinta.

E così pure sono state dichiarate inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate a proposito del procedimento di formazione della legge elettorale. Il riferimento era, in particolare, al fatto che essa era stata approvata con voto di fiducia e quindi forzando la volontà del parlamento.

Sgombrato il terreno, la Corte è passata all’esame delle singole questioni poste dai giudici, entrando nel merito dei punti critici. Con quali conclusioni?

Tre punti critici

Primo punto critico: l’introduzione del ballottaggio, novità assoluta per le elezioni politiche in Italia. Era da considerare costituzionalmente accettabile, in assoluto o solo con una soglia minima di accesso per le liste concorrenti? Qui la Corte ha fatto un taglio netto «accogliendo le questioni sollevate… relative al turno di ballottaggio» e quindi «dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono».

Secondo punto critico: era da considerare costituzionalmente accettabile che ai candidati “teste di lista” fosse consentito di concorre in più collegi e poi, una volta eletti, di scegliere discrezionalmente il collegio del quale assumere la rappresentanza?

Anche se non mancavano precedenti favorevoli su questo modo di procedere (nella prima repubblica) si era attirata l’attenzione sullo stravolgimento della volontà dell’elettore e, inoltre, sul rischio di un uso clientelare delle posizioni a disposizione dei capilista, nel senso di riservarle ai più fedeli tra i «primi dei non eletti» nei singoli collegi.

La Corte ha accolto la questione sollevata ma, trovatasi di fronte alla necessità di adottare un modo per l’attribuzione del collegio al capolista pluricandidato, ha deciso di lasciar sopravvivere «il criterio residuale del sorteggio» previsto dall’“Italicum” e «non censurato dalle ordinanze di remissione».

Terzo punto critico: è da considerare costituzionalmente accettabile il premio di maggioranza non più per il vincitore del ballottaggio, come previsto dall’“Italicum”, ma per la lista prima classificata?

Qui la Corte ha stabilito che un premio alla lista più votata è accettabile se la lista ottiene almeno il 40% di voti. Sono gli stessi termini fissati dall’“Italicum” e inoltre la soglia minima del 40% dei voti era stata raccomandata dalla Corte nella sentenza che aveva affossato la legge Calderoli, detta “Porcellum”. Rimangono comunque invariate le dimensioni del premio e cioè 340 seggi su 617 alla camera dei Deputati.

Le parti “salvate”

Per completezza espositiva è utile ricordare a questo punto le parti dell’”italicum” che rimangono in vigore dopo il trattamento della Corte.

Rimangono i capilista bloccati, i primi ad ottenere il seggio se la lista raggiunge il quorum nel collegio. Gli altri candidati saranno scelti con le preferenze, ripristinate rispetto al “Porcellum” che le aveva abolite. Ogni elettore potrà esprimerne due, una maschile e una femminile.

Rimangono le soglie di sbarramento: al riparto nazionale dei seggi partecipano solo le liste che superano la soglia del 3%.

Restano inoltre i 100 collegi di circa 600.000 abitanti per ciascuno dei quali si presentano liste brevi, in media di 6 candidati.

Invariate le “quote rosa”: nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato, nelle liste, in misura superiore al 50% e nessun genere potrà essere rappresentato in lista per più di due volte consecutive.

L’“immediata applicazione”

Fin qui la Corte, che ha ritenuto di dover concludere il suo comunicato con una postilla che entra decisamente nel vivo del dibattito politico. «All’esito della sentenza – si legge – la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione». Applicabile così come risulta dai tagli e dalle conferme; oppure è necessario un intervento parlamentare, fosse pure una semplice presa d’atto?

A questo punto hanno ripreso consistenza i due partiti che, dall’indomani del referendum costituzionale, si fronteggiano in campo aperto: quelli che le elezioni le vorrebbero… ieri e quelli che le auspicano per un domani flessibile che comincia dall’oggi e si dilata fino alla scadenza naturale della legislatura, primavera 2018.

Tra i primi c’è la Lega che addirittura indica una data (il 23 marzo) ma ci sono anche i 5stelle e altri minori. Tra gli altri sicuramente Forza Italia e i gruppi centristi. Con in mezzo il Pd che, da un lato, rivendica con il segretario Renzi la primogenitura nella richiesta d’anticipo e, dall’altro, si rende conto dell’oggettiva difficoltà rappresentata dall’esistenza del governo Gentiloni che pur si regge sulla fiducia dei gruppi dello stesso Pd.

Un mese per riflettere

Il confronto è destinato a inasprirsi nelle prossime settimane in attesa che la Consulta faccia conoscere le motivazioni del proprio verdetto.

Alla vigilia della sentenza si era ventilata l’ipotesi che le motivazioni potessero essere fornite contestualmente alla sentenza stessa, ma evidentemente ciò non è stato possibile anche per un certo affanno che ha caratterizzato la camera di consiglio della Corte.

D’altra parte, non si può immaginare che il Quirinale, al quale spetta la decisione sullo scioglimento o meno delle camere, intenda procedere senza aver acquisito per intero i termini del ragionamento della Corte.

C’è, dunque, circa un mese da impiegare bene. Innanzitutto, per dare forma legislativa compiuta alle prescrizioni della Corte. In secondo luogo, verificare se non emergano, nel dibattito, possibilità di soluzioni diverse: il Pd sembra insistere sul ritorno al “Mattarellum” almeno come iniziativa di bandiera. Ha diritto ad una verifica.

Camera e Senato

Ma anche alle altre forze politiche va dato il tempo di effettuare i rispettivi calcoli di convenienza che si profilano dopo il pronunciamento della Corte.

C’è poi il nodo, posto dal presidente Mattarella, dell’omogeneità tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato. Basta constatare che esistono oggi due leggi di risulta degli interventi della Corte: per la camera la sentenza sull’“Italicum” e per il senato quella sul “Porcellum”? O c’è bisogno di un ulteriore affinamento di testi per limare quelle difformità che potrebbero aggravare la formazione di due maggioranze troppo diverse tra i due rami del parlamento?

Saggezza necessaria

Quanto alla data delle elezioni, se è consentita una sommessa opinione, essa andrebbe stabilita da chi ne ha competenza non sulla base di spinte emotive o di calcoli utilitaristici, ma in rapporto ai problemi reali del paese e all’opportunità di utilizzare il tempo residuo della legislatura per tentare di affrontarli nel modo più efficace.

«Il futuro prima o poi ritorna»: così Renzi ha intitolato il suo nuovo blog. Una formula che esprime una certezza – il futuro che ritorna – e introduce (il prima e il poi) la variabile del tempo.

Da amministrare, dunque, con saggezza.

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