Abusi, confessione e terzo rito

di:

abusi

Uno dei feriti della Royal Commission australiana nelle risposte istituzionali della Chiesa ai casi di abuso di minori è stata la riservatezza del sacramento cattolico della penitenza – comunemente chiamato “il sigillo della confessione”.

I vescovi cattolici che hanno risposto alla Commissione non sono stati in grado di convincerla che il sigillo della confessione dovrebbe continuare a essere rispettato, almeno in alcune circostanze. Come risultato delle raccomandazioni della Royal Commission, ora nella maggioranza degli stati e territori australiani, quando un prete nell’amministrare il sacramento viene a conoscenza del fatto che un bambino è stato abusato sessualmente lo deve comunicare alla polizia.

Il dilemma dei preti

Questo ha messo il clero cattolico in una situazione difficile. Da un lato, i preti incorreranno nella scomunica automatica se ledono l’inviolabilità del sigillo della confessione, anche in casi di abusi sessuali su minori. Dall’altro lato, dovranno affrontare sanzioni giudiziarie e persino il carcere se non informano la polizia di qualsiasi episodio di abuso sessuale su minori, anche se tali fatti sono stati rivelati solo sotto il sigillo della confessione.

Per sfuggire agli estremi di questo dilemma, ho sentito di alcuni sacerdoti che hanno dichiarato che non “ascolteranno più le confessioni” – ossia, non amministreranno il sacramento della penitenza. In altri casi, alcuni sacerdoti hanno dichiarato che non concederanno l’assoluzione – parte integrante del sacramento – a un penitente coinvolto come autore o vittima di abusi sessuali su minori, a meno che tale persona accetti di ripetere le informazioni al sacerdote al di fuori del contesto confessionale.

Con questa strategia il sigillo della confessione non sarebbe violato quando il sacerdote riferirà l’incidente alla polizia. Ma, naturalmente, il penitente può rifiutarsi di cooperare con questa strategia e il sacerdote rimarrà allora preso nel groviglio del dilemma.

Il terzo rito della Riconciliazione

Un’ulteriore ferito di tutti questi sviluppi è stato lo stesso sacramento della penitenza. A causa della pandemia, come altre pratiche religiose, la sua accessibilità è stata drasticamente ridotta, ed è improbabile che il ricorso al sacramento sarà così frequente come prima anche quando le restrizioni saranno rimosse. Inoltre, la fiducia dei laici nell’inviolabilità del sigillo è stata comprensibilmente minata, con la conseguenza che la celebrazione del sacramento andrà ulteriormente in declino.

Queste sono questioni che dovrebbero essere affrontate dal Concilio Plenario della Chiesa australiana. Si tratta di una situazione recente, specifica della nostra Chiesa, alla quale si dovrebbe cercare un rimedio. Il Concilio Plenario sembra essere un forum appropriato in cui affrontare tali questioni – l’inviolabilità del sigillo, la disponibilità più limitata di confessori e il declino nella pratica del sacramento.

Per un breve periodo alla fine degli anni ’80 e ’90 il cosiddetto “Terzo Rito della Riconciliazione” è stato reso disponibile in momenti specifici dell’anno liturgico – di solito in Quaresima e in Avvento, in preparazione alla Pasqua e al Natale. Era popolare tra i cattolici australiani. Le liturgie penitenziali che incorporano il Terzo Rito furono istituite nella maggior parte delle parrocchie. Invece di incontri individuali faccia a faccia con un sacerdote nella privacy del confessionale, i penitenti come assemblea erano invitati a ricordare mentalmente i loro peccati, esprimere la loro contrizione comunitariamente e ricevere un’assoluzione e una penitenza comune. Molti cattolici che non si erano “confessati” da lungo  tempo celebrarono il Terzo Rito.

Sacramento e Codice

Questo uso diffuso del Terzo Rito fu portato all’attenzione delle autorità romane. Quando i vescovi australiani fecero la loro visita ad limina a Roma nel novembre 1998, furono ammoniti che questo uso diffuso “non di rado dava luogo a un uso illegittimo dell’assoluzione generale”. Furono incaricati di eliminare la pratica e di attenersi strettamente ai canoni pertinenti del Codice di diritto canonico del 1983.

Come risultato, la pratica del Terzo Rito scomparve praticamente da un giorno all’altro. I successivi appelli per ripristinare la celebrazione della penitenza secondo il Terzo Rito sono stati, a quanto pare, sommariamente respinti.

I canoni rilevanti nel Codice sono i canoni 961 e 962:

Can. 961 – §1. L’assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:

1) vi sia imminente pericolo di morte e al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti;

2) vi sia grave necessità, ossia quando, tenuto conto del numero dei penitenti, non si hanno i confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grave affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

§2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del §1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale, può determinare i casi di tale necessità.

Can. 962 – §1. Affinché un fedele usufruisca validamente dell’assoluzione sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.

§2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell’occasione di ricevere l’assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al §1 e all’assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l’esortazione che ciascuno provveda a porre l’atto di contrizione.

Questa lettera della legge è molto restrittiva, ancora più restrittiva della sua fonte: Il Rito della Penitenza, emanato dalla Congregazione per il culto divino nel 1973, e le Normae Pastorales della Congregazione per la dottrina della fede pubblicate nel 1972. In entrambe queste istruzioni il Terzo Rito, pur essendo straordinario, è almeno riconosciuto come un’alternativa in determinate circostanze. Il Codice ha successivamente definito queste circostanze in modo molto rigoroso.

Il principio alla base dei canoni si riferisce alla disponibilità di sacerdoti per servire il numero di penitenti in un tempo circoscritto. L’attuale situazione in Australia, dove il sigillo della confessione è minacciato, non è ovviamente un candidato per l’esercizio standard del Terzo Rito. I sacerdoti che nel clima attuale hanno deciso di non rendersi disponibili per la confessione faccia a faccia possono creare una situazione temporanea di non disponibilità, in particolare in aree remote, ma in quasi tutti i casi un altro sacerdote potrebbe essere contattato in breve tempo per sostituire e riempire il posto vacante.

Come intendere la mancanza di confessori?

Sarebbe interessante chiedersi se, nel caso in cui tutti i sacerdoti di una particolare diocesi o regione si dichiarassero “non disponibili”, questa condizione costituirebbe un caso legittimo secondo i termini dei canoni per l’esercizio del Terzo Rito.

Prendiamo, per esempio, un centro città o anche alcune parrocchie periferiche, dove c’è ancora un numero significativo di penitenti e dove, presumibilmente, la probabilità che un episodio di pedofilia venga confessato è più probabile – l’anonimato è una considerazione centrale qui. Supponiamo per un momento che, a causa della minaccia al sigillo della confessione, tutti i sacerdoti che amministrano il sacramento della penitenza in questa o quella parrocchia si dichiarino indisponibili e che nessun sostituto dell’arcidiocesi di Melbourne sia disposto, per lo stesso motivo, a subentrare. Questo giustificherebbe l’arcivescovo nell’istituire il Terzo Rito?

È uno scenario improbabile e, data l’intransigenza delle autorità romane in materia, dubito che esse considererebbero tale eccezione come canonicamente legittima. Forse un approccio più fattibile sarebbe quello di cercare un’interpretazione, un’estensione o un’aggiunta alla nozione di disponibilità in modo da includere situazioni in cui la confessione faccia a faccia è suscettibile di esporre il confessore al dilemma delle sanzioni ecclesiali o secolari.

Sebbene la minaccia al sigillo della confessione sia attualmente limitata agli stati australiani, sospetto che sia solo una questione di tempo prima che giurisdizioni sempre più secolarizzate vedano l’esenzione come un’anomalia e la revochino, almeno per quanto riguarda certi crimini abominevoli come gli abusi sessuali sui bambini. Quindi, potrebbero esserci nuove ragioni per rivedere i canoni pertinenti, e le autorità romane potrebbero essere più favorevoli a tali revisioni rispetto al passato.

Inoltre, un allentamento delle restrizioni canoniche per rendere il Terzo Rito più disponibile potrebbe arrestare il declino nel ricorso al sacramento della penitenza. Quando negli anni ’90 il Terzo Rito fu celebrato più ampiamente, anche se era limitato alla Quaresima e alla Pasqua, fu notevole il numero di penitenti che emersero “dalla foresta”.

Era, credo, la prova di una coscienza del peccato e di un desiderio di perdono e riconciliazione. Sospetto/spero che questi sentimenti siano ancora vivi nella comunità cattolica. La prospettiva di una confessione faccia a faccia, tuttavia, è scoraggiante, specialmente se c’è stato un lungo intervallo dalla precedente confessione, e se si sospetta che il sigillo sia compromesso dalla recente legislazione. E sappiamo che alcune donne in particolare trovano particolarmente difficile la confessione faccia a faccia con un prete maschio nei confini di un confessionale.

Una questione da portare a Roma

Così, mentre è comprensibile che i sostenitori della confessione faccia a faccia – il Primo Rito – continuino a insistere che dovrebbe rimanere l’opzione preferita, non si può negare che, come risultato di una serie di circostanze – la chiusura delle chiese durante la pandemia, la minaccia al sigillo della confessione, la più limitata disponibilità di sacerdoti – la pratica del Primo Rito, la cosiddetta “confessione auricolare”, si trovi in una condizione di declino praticamente terminale.

Data questa situazione, un insieme più rilassato di condizioni canoniche per l’esercizio del Terzo Rito non potrebbe essere un modo per restituire alla coscienza cattolica la centralità del sacramento della penitenza?

Forse questa è una raccomandazione che, alla luce della specifica situazione attuale in Australia, il Concilio Plenario potrebbe portare all’attenzione delle autorità romane e sperare in una risposta che viene incontro alla situazione concreta di una Chiesa locale.

  • Pubblicato sulla rivista online Eureka Street dei gesuiti australiani (nostra traduzione dall’inglese).
Print Friendly, PDF & Email

3 Commenti

  1. Anima errante 14 ottobre 2021
  2. Marco Ansalone 9 ottobre 2021

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto