Tribunali matrimoniali: riforma incompiuta

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Una delle priorità che papa Francesco si è proposto di affrontare fin dall’inizio del suo pontificato è stata la soluzione ai tanti problemi posti da coloro che vivono in una situazione matrimoniale irregolare. Si tratta di un «enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture della Chiesa a causa della distanza fisica e morale» (motu proprio Mitis iudex). Le strutture alle quali il papa accenna nel documento sono i tribunali matrimoniali, che non assolvono il proprio compito a motivo di una doppia distanza, fisica e morale, dai fedeli.

Per ovviare a questi inconvenienti dispone una riforma che si sviluppa su due linee parallele: a) l’istituzione del tribunale matrimoniale in ogni diocesi, riaffermando «il diritto dei vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare»; b) la semplificazione delle procedure stabilite dalle leggi canoniche per dichiarare la nullità del matrimonio.

L’istituzione dei tribunali matrimoniali diocesani

Il primo principio non è nuovo, perché il Codice di diritto canonico del 1917 prevedeva l’erezione in ogni diocesi di un tribunale, competente anche per trattare i processi di nullità matrimoniale. In Italia, quando con il Concordato del 1929 fu riconosciuta rilevanza giuridica civile alle sentenze di nullità pronunziate dai tribunali ecclesiastici, si pose il problema di rivedere il loro ordinamento. In considerazione dell’elevato numero delle diocesi e delle difficoltà che molte di esse incontravano nel dare garanzia di serietà nei processi di nullità dei matrimoni, Pio XI nel 1938 istituì appositi tribunali matrimoniali su base regionale. La nuova struttura dipendeva dalla conferenza episcopale della regione, sotto la vigilanza della Segnatura apostolica.

Non si può dire che l’accesso dei fedeli ai tribunali matrimoniali regionali fosse agevole. La vastità del territorio di alcune regioni ecclesiastiche, il carente sistema viario e di comunicazione, l’ubicazione marginale di alcuni tribunali rispetto al territorio della regione creava non poche difficoltà. Papa Francesco, tenendo conto di questa situazione, decise «il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli», esortando le conferenze episcopali a dare «ai singoli vescovi lo stimolo e insieme l’aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale».

La riforma del processo di nullità del matrimonio

Il secondo punto della riforma varata dal papa riguarda la semplificazione della procedura per la dichiarazione della nullità del matrimonio. Preliminarmente stabilisce il principio: «le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa». Questa scelta, fatta per «la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo», impone l’obbligo di mantenere immutata la struttura del processo: acquisizione delle prove (per lo più deposizioni verbalizzate dei due sposi e dei testimoni), la pubblicazione degli atti, il dibattito tra il difensore del vincolo e l’avvocato delle parti, la sentenza di un collegio di tre giudici.

Il papa introduce delle interessanti novità per semplificare la procedura: il collegio dei giudici può essere formato da un chierico e due laici, il vescovo può anche stabilire che sia un solo giudice chierico ad emettere la sentenza, l’abolizione della doppia sentenza conforme, l’introduzione del processo “più breve” per i casi di evidente nullità del matrimonio… Tuttavia, a distanza di oltre un anno dalla firma del motu proprio, bisogna riconoscere che la riforma introdotta da papa Francesco non è stata pienamente attuata. È giusto pertanto ricercare le cause di questa inadempienza.

Le inadempienze dei vescovi

Il punto della riforma che ha incontrato maggiore difficoltà è quello dell’istituzione nelle diocesi dei tribunali matrimoniali. Il motu proprio di papa Francesco non obbligava in modo tassativo il vescovo diocesano ad erigere nella propria diocesi il tribunale matrimoniale, ma prevedeva che due o più vescovi si potessero accordare per istituire un tribunale matrimoniale interdiocesano (can. 1673 § 2).

Dalle affermazioni contenute nel motu proprio si dedusse inizialmente che le nuove direttive comportavano la decadenza dei tribunali regionali eretti nel 1938. In un secondo momento, si affermò che questi tribunali potevano continuare la propria attività; il vescovo diocesano era libero di recedere da questo tribunale per istituire un proprio tribunale matrimoniale o per dar vita a un nuovo tribunale interdiocesano accordandosi con altri vescovi vicini. Sostanzialmente, la situazione è rimasta immutata perché solo pochi vescovi hanno deciso di recedere dal tribunale regionale per istituire un proprio tribunale matrimoniale.

Il sistema dei tribunali e dei processi è ancora sostenibile?

Non è difficile intuire che, a monte di queste difficoltà, c’è proprio la scelta di papa Francesco di ritenere che il sistema dei tribunali e dei processi giudiziali sia uno strumento utile per risolvere lo spinoso problema dei matrimoni falliti. Si tratta di una struttura importata dagli ordinamenti statali, che non solo si rivela inadeguata per il fine che la Chiesa intende raggiungere, ma appare di difficile attuazione per i gravi oneri di diversa natura che comporta.

Non credo sia necessario spendere molte parole per dimostrare che i tribunali e i processi non sono lo strumento più adeguato per definire la nullità di un matrimonio, perché l’oggetto delle indagini nella maggior parte dei casi è un fatto di natura interna: le intenzioni con cui gli sposi hanno manifestato il proprio consenso nel matrimonio; ma forse neppure i due ministri del sacramento sono in grado di dire cosa volessero realmente. Prima di essere interrogati, giurano sui vangeli di dire la verità, ma il fine che si prefiggono di raggiungere è molto importante e la tentazione di fare dichiarazioni di comodo è forte per essere facilmente superata. I testimoni possono riferire quello che hanno udito dagli sposi o le circostanze dalle quali è possibile trarre delle congetture. La sentenza dei giudici si fonda su una certezza definita “morale” dai contorni incerti e opinabili.

A fronte della debolezza di queste strutture per raggiungere il fine che la Chiesa si prefigge, c’è la difficoltà della loro istituzione e del loro mantenimento. Un tribunale degno di questo nome, che deve istruire centinaia di processi (si pensi a una diocesi di medie o di grandi dimensioni) ha bisogno di un esercito di laureati in diritto canonico, disposti a dedicarsi a tempo pieno alle istruttorie dei processi matrimoniali, all’esame degli atti per redigere le osservazioni in difesa del vincolo matrimoniale, per formulare il voto finale e per stendere la sentenza.

Quando la riforma voluta dal papa vuole un processo giudiziale, che per definizione comporta una procedura lunga, complessa e costosa, e stabilisce allo stesso tempo «la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali», la «gratuità delle procedure» e la conclusione del processo in tempi brevi, dà l’impressione di tentare la quadratura del cerchio.

Il nuovo corso instaurato con l’Amoris laetitia

La situazione che si è venuta a creare ci fa intuire di trovarci in una fase di transizione, che deve necessariamente portare a un ripensamento di questo aspetto della pastorale, tenendo conto anche delle interessanti indicazioni contenute nell’esortazione apostolica Amoris laetitia.

I due motu proprio Mitis iudex e Mitis et misericors Iesus furono emanati il 15 agosto 2015, prima che il sinodo sulla famiglia si pronunziasse sul problema di ammettere i divorziati risposati ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia. Nell’esortazione apostolica Amoris laetitia sono contenute alcune affermazioni che esigono una revisione di tutto il problema. Quando papa Francesco concepisce l’indissolubilità del matrimonio non più come “giogo”, ma come “dono” (n. 62) e, a certe condizioni, ammette ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia i divorziati risposati senza esigere che vivano come fratello e sorella (nn. 296-300), ci fa capire che la procedura della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte di un tribunale non è più l’unica strada da percorrere per risolvere questi problemi.

Già fin da ora, nei casi più complessi, è possibile consigliare i fedeli di escludere il ricorso ai tribunali matrimoniali e di rivolgersi al sacerdote per attivare il cammino penitenziale previsto dall’Amoris laetitia (nn. 304-312). Ma, in prospettiva, si potrebbe suggerire al legislatore canonico di abbandonare la via dei tribunali e dei processi giudiziali per scegliere procedure più adeguate al fine che la Chiesa si prefigge di raggiungere. Lasciando il giudizio sulla validità del matrimonio a Chi è in grado di conoscere le intenzioni dei fedeli, l’indagine di un’apposita commissione potrebbe avere come oggetto la concreta situazione di una coppia per individuare: le condizioni nelle quali vive la propria fede, le responsabilità nel fallimento del precedente matrimonio e l’adempimento di tutti i doveri nei confronti del coniuge e di eventuali figli, la possibilità di essere reintegrati nella piena comunione ecclesiastica con la conseguente ammissione ai sacramenti. È proprio necessario celebrare un secondo matrimonio?

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Un commento

  1. ALFONSO D'ALESSIO 30 ottobre 2021

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