Sinodalità: dimensione costitutiva della Chiesa

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L’attenzione al tema della famiglia, scelto da papa Francesco per gli ultimi due sinodi dei vescovi, ha messo in ombra il tema della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa stessa, affrontato dal pontefice nel discorso tenuto il 17 ottobre 2015 ai padri sinodali per commemorare il 50° anniversario dell’istituzione del sinodo dei vescovi.

Archiviata la celebrazione sinodale, il segretario generale, card. Lorenzo Baldisseri, prendendo spunto dall’invito del papa a considerare il «cammino della sinodalità come il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio», ha organizzato un seminario di studio, riservato a un gruppo di docenti universitari di tutti i continenti, esperti in ecclesiologia e diritto canonico, sul tema “A cinquant’anni dall’Apostolica sollicitudo. Il sinodo dei vescovi al servizio di una Chiesa sinodale”.

Il seminario di studio si prefiggeva di studiare la natura e la funzione del sinodo dei vescovi nel quadro più ampio della sinodalità della Chiesa, una categoria teologica riscoperta negli ultimi decenni, che amplia la nozione di collegialità, solitamente riferita al collegio dei vescovi, e supera la nozione di democrazia, inadeguata a comprendere la realtà della Chiesa.

Spunti biblici e dimensione storica della sinodalità

La trattazione dei temi specifici da parte di teologi e canonisti è stata preceduta da due interventi introduttivi sui fondamenti biblici della sinodalità e sui diversi modelli sinodali, che è possibile individuare nella storia della Chiesa.

Il card. Gianfranco Ravasi, commentando tre testi dell’Antico Testamento (Es 18,13-27; Nm 11,16-17.24-30; Dt 1,5-18) e uno del Nuovo (At 15) ha fatto notare che è possibile dedurre dalla sacra Scrittura le coordinate per un discorso sul tema che oggi va sotto il nome di “sinodalità”. Una comunità prende coscienza della sua identità e, con l’apporto di tutti, stabilisce le regole della propria azione nell’ascolto dello Spirito da cui si sente animata.

Lo storico Klaus Schatz sj ha invitato a studiare l’esercizio della sinodalità nella Chiesa all’interno del processo storico. Anche se i diversi modelli giuridici, formulati per facilità di linguaggio e di catalogazione, possono indurci a ritenere che si tratti di eventi sempre uguali, in realtà mutano in rapporto alla diverse situazioni in cui la Chiesa opera. Negli stessi concili ecumenici non troviamo sempre lo stesso modello per quanto riguarda la composizione, le procedure per affrontare i problemi, la ricezione.

Sinodalità e Vaticano II

L’ecclesiologo Dario Vitali ha affrontato uno dei temi di fondo: “I soggetti della sinodalità alla luce dell’ecclesiologia del Vaticano II”. Dopo aver fatto rilevare che, nei documenti conciliari, il termine “sinodalità” è del tutto assente e che il termine correlato “sinodo” è adoperato come sinonimo di “concilio”, il relatore ha avviato la trattazione illustrando le circostanze storiche che non hanno permesso nell’ultimo millennio di adoperare la categoria teologica della sinodalità per comprendere la natura stessa della Chiesa. Il processo di centralizzazione, avviato per attuare la riforma durante la crisi del periodo feudale e la lotta per le investiture, finì per enfatizzare l’ufficio del romano pontefice e per mettere in ombra il ruolo dei vescovi e quello degli altri membri del popolo di Dio. Lo stesso concilio Vaticano II, preoccupato di definire il rapporto “romano pontefice/vescovi”, si soffermò ad approfondire il tema della collegialità, trascurando quello della sinodalità, che avrebbe potuto delineare un quadro ecclesiologico molto più ampio, in grado di spiegare il ruolo di tutti i membri del popolo di Dio nello svolgimento della missione affidata da Cristo.

Se, nei documenti conciliari, non troviamo una trattazione compiuta della sinodalità, possiamo individuare i principi sui quali essa si fonda e si sviluppa. Nella Lumen gentium è significativa la scelta di invertire l’ordine sistematico proposto dallo schema, avviando nei primi due capitoli la trattazione con «il mistero della Chiesa» e «il popolo di Dio» e trattando della «costituzione gerarchica della Chiesa e dell’episcopato» nel terzo capitolo. In tal modo, fu necessario affrontare previamente il tema del sacerdozio comune dei fedeli e il suo rapporto con il sacerdozio ministeriale.

Le due forme di sacerdozio, che differiscono per essenza e non per grado, hanno un legame comune nella partecipazione al medesimo sacerdozio di Cristo. Questa differenza li rende complementari e obbliga a concepire il sacerdozio ministeriale come un servizio necessario al popolo di Dio, proprio perché deve agire in persona Christi. Sono queste premesse che permettono di rivelare e superare l’ipertrofia del modello piramidale o clericale, che per secoli ha caratterizzato l’ordinamento della Chiesa.

Delineando una nuova visione del ministero episcopale, il concilio si è visto costretto ad abbandonare lo schema binario – “potestà di ordine e di giurisdizione” – per assumere quello ternario dei tre uffici: insegnare, santificare, governare, vincolandoli all’ordinazione. Questo stesso schema viene assunto nel quarto capitolo, quando si afferma la partecipazione dei laici alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo e viene in parte recuperato nel secondo capitolo, quando si riconosce ai fedeli cristiani la partecipazione alla funzione sacerdotale e profetica di Cristo.

Proprio nello sviluppo della funzione profetica troviamo l’affermazione sul sensus fidei del popolo di Dio, che è uno dei fondamenti della sinodalità della Chiesa. Tutti nella Chiesa hanno ricevuto lo Spirito con i suoi doni. In questa ottica è possibile stabilire una circolarità tra il popolo di Dio e i suoi pastori, tra il sensus fidei e il magistero. Circolarità che si attua nei tre momenti distinti in cui si articola il cammino ecclesiale: la profezia, il discernimento, l’attuazione. Il momento della profezia appartiene a tutto il popolo di Dio. Tuttavia, non c’è profezia che non abbia bisogno di discernimento: è questo il secondo momento che spetta ai pastori. Il terzo momento dell’attuazione impegna tutta la Chiesa, pastori e gregge.

Sinodalità e rapporto Chiesa universale e particolare

Un discorso analogo ha sviluppato J.A. Komonchak, illustrando il rapporto “Chiesa universale/Chiesa locale” e quello del romano pontefice con i vescovi. Il relatore ha ricordato la reazione corale dei teologi alle affermazioni contenute nel documento della Congregazione per la dottrina della fede Communionis notio del 1992, che ribadiva la concezione universalistica della Chiesa e, allo stesso tempo, cercava di arginare l’indirizzo prevalente in ecclesiologia di riconoscere alle chiese locali una propria soggettività. Anche se nei documenti del concilio manca una trattazione organica della Chiesa locale e prevale una concezione universalistica della Chiesa, non si può condividere l’affermazione che la Chiesa universale «è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare» (EV 13/1787). Riproponendo il modello ecclesiologico tradizionale, si finisce per negare o indebolire la soggettività delle chiese locali e rendere difficile il discorso della sinodalità.

Diritto canonico e sinodalità

La concezione sinodale della Chiesa, affermata sul piano teologico, deve trovare sviluppo e applicazione su quello giuridico. Si è notata una sostanziale convergenza nel riconoscere che l’attuale ordinamento canonico può essere definito “monarchico” a tutti i livelli, nonostante l’istituzione, dopo il Vaticano II, di alcuni organismi di partecipazione e di consultazione: sinodo dei vescovi, consigli presbiterale, pastorale e per gli affari economici ecc. L’intenzione era di dare una configurazione giuridica al principio della comune responsabilità dei fedeli cristiani nella vita della Chiesa. Tuttavia il legislatore canonico ha affidato il momento decisionale al ministro ordinato che presiede questi organismi, lasciando agli altri il ruolo di consiglieri.

Questa scelta sembra motivata dalla preoccupazione di salvaguardare la funzione specifica del ministro ordinato, configurata come “discernimento”. C’è da chiedersi: è corretto identificare qualsiasi momento decisionale come discernimento e riservarlo esclusivamente al ministro ordinato che presiede? Se si imbocca questo percorso, si finisce in un vicolo cieco, con la conseguenza che, nell’ordinamento canonico, l’unico modello possibile diventa quello monarchico. Su queste premesse, ogni discorso sull’attuazione del modello sinodale diventa impossibile, perché il “camminare insieme” di tutti si interrompe nel momento conclusivo: il ministro ordinato che presiede rimane solo, per prendere una decisione «dinanzi a Dio e alla propria coscienza».

Nelle relazioni e nella discussione sono state avanzate alcune proposte di soluzione:

  1. non assolutizzare il principio che assegna la decisione al ministro ordinato che presiede e il consiglio agli altri membri; allo stesso tempo, fissare per legge i casi nei quali chi presiede ha bisogno del consenso degli altri per decidere (G. Incitti);
  2. quando si dovessero verificare posizioni contrapposte fra chi presiede e gli altri membri della comunità, stabilire un congruo tempo di riflessione prima di prendere una decisione (A. Borras).

Un nuovo sinodo dei vescovi?

Lo studio sulla natura e la funzione del sinodo dei vescovi è stato avviato da un’attenta analisi della normativa, dalla sua istituzione alle successive riforme (P. Gherri), per passare successivamente alle proposte di un suo rinnovamento. Non è mancata quella di cambiare la sua composizione: alla partecipazione dei vescovi aggiungere quella degli altri membri del popolo di Dio, per realizzare l’auspicio che papa Francesco nel suo discorso formulava per tutta la Chiesa: «Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola “sinodo”. Camminare insieme: laici, pastori, vescovo di Roma». In quest’ultima ipotesi, cambierebbe la natura del sinodo dei vescovi e bisognerebbe trovare anche una sua diversa denominazione.

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