I folli-rei /2

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Il rigetto da parte della Corte Costituzionale del ricorso presentato dal Tribunale di Tivoli contro la legge 81/2014, che ha avviato il faticoso processo di risoluzione degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), da una parte è una buona notizia per chi è impegnato nel superamento della logica manicomiale e per affermare la “tutela della salute come fondamentale diritto”, dall’altra, ancora una volta, sollecita il Parlamento a occuparsi e a discutere della questione, a legiferare per dare una risposta efficace  alle criticità.

Partiamo dalla legge 81/2014 che ha portato alla chiusura degli Opg gestiti dal Ministero della Giustizia, all’affido del paziente con diagnosi psichiatrica autore di reato ai locali Dipartimenti di salute mentale (Dsm) del Servizio sanitario nazionale, all’apertura delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), quali articolazioni dei Dipartimenti e quindi quali spazi di esclusiva cura.

Rimangono da sciogliere nodi che risalgono, come già scritto, al Codice Penale Rocco (1930), per il quale l’autore di reato, se giudicato folle, è dichiarato incapace di intendere e di volere, non ammesso al processo in quanto ritenuto non in grado di difendersi, non condannabile con una pena da scontare in carcere, ma comunque sanzionato da una “misura di sicurezza” che lo obbligava a un continuo controllo sociale e psichiatrico, anche per tutta la durata della vita.  Solo infatti questa ultima parte della norma è stata modificata dalla prescrizione, per cui la durata della misura di sicurezza non può essere superiore al massimo della pena prevista dal Codice Penale.

Su tale complesso di questioni è stato sinora presentato un solo disegno di legge – Atto della Camera 2939 – primo firmatario l’onorevole Magi.

La proposta di legge Magi introdurrebbe nella legislazione la volontarietà dei trattamenti sanitari, le misure alternative alla detenzione e il concetto di “disabilità psicosocialetratto dall’articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006), resa esecutiva in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Si eliminerebbero in tal modo, dal Codice Penale, i riferimenti ai manicomi e alle case di cura o di custodia e si modificherebbe la terminologia, sostituendo alla nozione di persona “inferma di mente”, quella di persona con disabilità psicosociale, di cui, appunto, alla Convenzione di New York, per la quale, all’articolo 12, «le persone con disabilità mentale godono di capacità legale su base di uguaglianza con tutti gli altri».

Il paziente con diagnosi psichiatrica autore di reato esercita il diritto alla salute in base alla volontarietà, come previsto della legge n. 180 del 1978, esprime il consenso informato alle cure, come previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Da questi principi non si può prescindere, per nessuna persona, mai. Anche le persone con disturbi mentali hanno, quindi, il «diritto di avere diritti».

Le uniche eccezioni sono quelle previste dalla legge in via generale, ovvero quelle che possono dare luogo all’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, con tutte le garanzie previste.

La proposta di legge Magi inoltre disporrebbe:

  • l’eliminazione della non imputabilità e della semi-imputabilità per vizio di mente e la conseguente abolizione delle misure di sicurezza correlate con l’abrogazione degli articoli 88, 89 e 148 del Codice Penale. Questo per garantire il diritto a partecipare al processo e il riconoscimento della soggettività e della responsabilità della persona con disabilità psicosociale. È introdotta una circostanza attenuante per le condizioni di svantaggio determinate da disabilità psicosociale;
  • che le condotte criminose commesse da persone con disabilità psicosociale, per la condizione di svantaggio di cui esse soffrono nella nostra società, godano di un’equilibrata considerazione nella commisurazione della pena, anche in conformità a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 73 del 24 aprile 2020;
  • che la disabilità psicosociale sia equiparata alle malattie fisiche, in modo da predisporre misure per evitare la carcerazione;
  • che il Giudice possa chiedere al Dsm di relazionare sulle condizioni di salute dell’imputato e di predisporre un programma di cura e di assistenza personalizzato, in cui siano delineati i percorsi terapeutici più adeguati, con particolare attenzione a quelli non detentivi: questo intervenendo sull’articolo 73 del Codice di Procedura Penale per rendere effettiva e rapida la presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale e, di conseguenza, la possibilità dell’imputato di accedere a misure cautelari non detentive;
  • la sospensione dell’ordine di esecuzione per evitare l’ingresso in carcere di una persona con disabilità psicosociale che durante il processo sia rimasta in libertà o sia stata sottoposta a una misura cautelare non detentiva e che abbia potuto accedere a una misura alternativa nella prima fase dell’esecuzione;
  • la possibilità di misure alternative ad hocper la persona affetta da patologia psichiatrica, sulla falsariga di quanto previsto per i tossicodipendenti;
  • che, nell’ipotesi di detenzione, la persona con disabilità psicosociale possa ricevere cure adeguate garantite dalla presenza del Dipartimento di salute mentale in ogni Istituto penitenziario: per questo, è prevista la modifica all’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario;
  • l’estensione del limite di durata massima delle misure di sicurezza detentive alle misure non detentive; è fissato un limite alla durata delle misure di sicurezza della libertà vigilata, estendendo anche a queste il limite introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2014 per le misure detentive.

La proposta di legge Magi prende poi in considerazione le Rems, giudicate un importante patrimonio in termini di risorse umane, culturali e materiali, di buone prassi applicative e di integrazione con i servizi sociosanitari. Allo scopo di conservare e tutelare il patrimonio dell’esperienza delle Rems, si propone la loro conversione in strutture ad alta integrazione sociosanitaria quali articolazioni dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali.

La proposta di legge Magi istituisce un organismo di monitoraggio delle disposizioni con particolare attenzione alla tutela della salute mentale e all’assistenza psichiatrica delle persone con disabilità psicosociale, in stato di detenzione presso istituti penitenziari o sottoposte a misure alternative alla detenzione.

Si prevede, infine, che ogni anno, sulla base dei dati emersi dal monitoraggio, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettano alle Camere una relazione sull’attuazione delle stesse disposizioni.

Come si vede, la materia è non solo complessa in sé, ma anche ostica perché si mettono in discussione stereotipi di giudizio divenuti perfino banale senso comune.  E questo è soprattutto il motivo per cui non molte intelligenze si sono misurate finora col tema della qualità del rapporto con la Giustizia del cittadino paziente con diagnosi psichiatrica autore di reato.

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