Carisma, discernimento e diritto

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Il motu proprio sull’autenticità del carisma fondativo o fondazionale firmato il 1° novembre da papa Francesco (Authenticum charismatis) e in vigore dal 10 dello stesso mese si riferisce a una modifica del canone 579 del Codice di diritto canonico e riguarda il diritto del vescovo diocesano di riconoscere istituti e fondazioni religiose nella propria diocesi (cf. SettimanaNews: Discernimento e autenticità del carisma).

La modifica introdotta è la seguente: «I vescovi diocesani nel proprio territorio possono validamente erigere istituti di vita consacrata, previo permesso scritto della Sede apostolica». Senza toccare il diritto del vescovo, si chiede una verifica ulteriore con il dicastero vaticano che si interessa alla vita consacrata, la Congregazione per i religiosi.

Il primo elemento da sottolineare è il riconoscimento del carisma, cioè di quel dono dello Spirito che è concesso a un fondatore, da lui trasmesso alla sua famiglia religiosa.

Mentre, nel passato, l’attenzione prevalente era sulla regola e il controllo sia del vescovo diocesano come di Roma verteva sulla sua coerenza evangelica e compatibilità con la vita e il diritto ecclesiali, dal concilio in poi si è sviluppato una più precisa attenzione al dono spirituale.

Ogni fondatore e fondatrice ha una propria originale comprensione del Vangelo o di una parte di esso. Ed è questa radice evangelica e spirituale a dare forma istituzionale e di stile di vita a una fondazione. Proprio perché è un patrimonio spirituale non ha la rigidità di una definizione giuridica ed è affidato all’implementazione e rinnovazione delle generazioni successive.

Operare un discernimento sul momento originario di tale dono è un compito di rilievo perché raccoglie in nuce i possibili sviluppi successivi e, come sottolinea il testo, è di natura sua rivolto all’intera Chiesa, a prescindere dal suo sviluppo numerico.

Accettare e verificare

Il carisma nasce dentro la Chiesa ed è finalizzato alla Chiesa e conseguentemente il vescovo ha il compito e il dovere di accettare e di verificare l’avvio di famiglie spirituali nella sua Chiesa locale.

È successo in particolare in periodi storici di particolare effervescenza, come il secolo del monachesimo occidentale (Benedetto), la grande stagione degli ordini mendicanti (XII sec.), le nuove congregazioni religiose a cavallo del concilio di Trento (XVI sec.) o il fiorire di vocazioni di vita attiva nel 1800.

Una vasta esperienza fondativa è stata registrata anche in connessione con il Vaticano II. Famiglie spirituali molto diverse, spesso legate a movimenti ecclesiali a figure carismatiche o a singoli vescovi (in particolare in Africa). A distanza di alcuni decenni si sono registrate sia la fecondità sia i limiti. La quindicina di fondatori sotto inchiesta e i circa 80 istituti “commissariati” hanno suggerito una modifica a vantaggio del vescovo, degli istituti e dei singoli.

Il vescovo è il primo responsabile del discernimento e la sua centralità nell’ecclesiologia conciliare e nella scrittura del Codice non viene messa in discussione. Si chiede che l’indagine abbia una verifica presso la Congregazione dei religiosi, anche a garanzia del vescovo stesso. Può infatti trovarsi nella strana situazione di essere fondatore e “giudice” del proprio istituto.

In altri casi è la figura carismatica del fondatore o fondatrice che, in alcune diocesi, può condizionare in forma indebita la decisione dell’ordinario.

Si sono inoltre verificati strani casi di migrazioni di fondazioni alla ricerca di vescovi compiacenti o scarsamente informati.

Il parere romano è anche garanzia rispetto a eventuali deviazioni di singoli o istituto e offre una migliore garanzia ai singoli in relazione a scelte personali successive. Rappresenta certo anche un indirizzo di “centralizzazione” e un possibile inciampo per originalità non ancora assorbite nel corpo ecclesiale.

Le diverse stagioni del post-concilio hanno avuto diverse interpretazioni nella Congregazione che, per decenni, ha privilegiato fondazioni tradizionaliste lasciando al Pontificio consiglio dei laici l’approvazione di fondazioni e comunità nuove. L’attuale gestione unisce il rigore delle verifiche a una coraggiosa apertura. Ad essi si ispira il cambiamento canonico introdotto.

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